Denuncia penale contro il governo per "violazione dell'ordine costituzionale"

Movimento Nonviolento e Movimento Internazionale della Riconciliazione




comunicato stampa del 7 maggio 1999

Il Movimento Nonviolento ed il Movimento Internazionale della
Riconciliazione, hanno depositato oggi, alla Procura Generale presso
la Corte di Cassazione, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale penale e civile di Roma e alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Verona, una denuncia penale per "violazione
dell'ordine costituzionale" in merito alla partecipazione italiana
alla guerra in Jugoslavia.

Il testo, steso con la collaborazione dell'avv. Matteo Giuliani di
Fano, è stato sottoscritto da Massimo Valpiana a nome della segreterie
nazionali MIR e Movimento Nonviolento. La causa sarà patrocinata
dall'avv. Sandro Canestrini del foro di Rovereto.
A sostegno di questa iniziativa è stato preparato una "dichiarazione
di opposizione alla guerra" da sottoscrivere da parte dei cittadini
che intendono aderire all'iniziativa ed inviare al Presidente della
Repubblica con un versamento a favore dei movimenti nonviolenti con la
volontà di "pagare per la pace anzichè per la guerra".

 Si allega:
 -testo della denuncia
 -allegato alla denuncia
 -dichiarazione di opposizione alla guerra
con preghiera di diffusione. Grazie.
 per il Movimento Nonviolento
 Mao Valpiana
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1. TESTO DELLA DENUNCIA PENALE CONTRO IL GOVERNO
- Alla Procura Generale presso la Corte di Cassazione - Roma
- Alla Procura della Repubblica  presso il Tribunale civile e penale
di Roma
    rimettendosi per la competenza nell'eventualità di "reati
    ministeriali".
Tutto quanto sopra presentando questo documento alla
- Procura della Repubblica presso il Tribunale penale di Verona
    pregato di trasmetterlo a chi di competenza.
Oggetto: Denuncia penale

Come è noto, da oltre un mese paesi aderenti al Patto Atlantico, senza
alcun mandato ONU, hanno mosso guerra contro la Federazione Jugoslava,
accusata nella Serbia, suo paese guida, di compiere il genocidio del
popolo Kosovaro. Fin dall'inizio delle ostilità il Governo Italiano,
pur mostrandosi solidale con gli alleati, di cui ha condiviso
decisioni politiche e militari, ha dichiarato che il nostro paese non
avrebbe partecipato direttamente alle operazioni belliche con propri
mezzi e uomini. E non poteva essere diversamente, posto il ripudio
assoluto della guerra, ammessa per fini esclusivamente difensivi,
dettato dall'art. 11 della Costituzione.
I "mass media" hanno riferito, con enfasi, che vi sarebbe stato un
"salto di qualità" nel contributo dato dal nostro paese all'intervento
NATO. E infatti, se in un primo momento le forze armate italiane si
erano limitate a pattugliare mari e cieli per garantire la difesa del
territorio nazionale da eventuali reazioni serbe, ora sembra che aerei
militari italiani abbiano scortato bombardieri NATO nello spazio aereo
jugoslavo e che, in questa attività di "copertura", abbiano aperto il
fuoco contro obiettivi militari dell'esercito jugoslavo.
Al di là delle acrobazie linguistiche tentate da politici e militari
per attribuire carattere difensivo a una tale operazione, è fin troppo
evidente invece che questa costituisce un'azione direttamente
offensiva e comunque un concreto supporto ai bombardamenti e quindi
un'attiva partecipazione delle nostre forze armate alle operazioni di
guerra. In altri termini spianare la strada ai bombardieri,
bombardando, significa partecipare direttamente ai bombardamenti. E
che bombe italiane siano esplose in territorio jugoslavo sembrerebbe
confermato anche dal mutato atteggiamento delle autorità serbe che, se
fino a ieri non includevano l'Italia fra i paesi nemici, oggi
improvvisamente ci considerano alla stregua degli altri paesi NATO che
partecipano all'azione militare.
Intervistato sull'argomento, l'On. Presidente del Consiglio dei
Ministri Massimo D'Alema, meravigliandosi dello scalpore suscitato
dalla notizia, ha affermato, con calma olimpica, che: "Siamo in guerra
e la guerra si combatte con le armi". Il Capo del Governo quindi, non
solo non smentisce un nostro diretto coinvolgimento nella guerra, ma
comunica ufficialmente al Popolo italiano che l'Italia è in guerra
contro la Federazione Jugoslava. Se non che, consapevoli della gravità
dei fatti fin qui dedotti, le autorità politiche e militari italiane
tentano ora, smentendo le prime voci, di giustificare l'accaduto
affermando che gli aerei italiani sarebbero intervenuti per prevenire
"possibili" attacchi contro i militari italiani di stanza in Albania.
La tesi sembra però insostenibile perché da un lato non si vede quale
minaccia poteva costituire per i fanti italiani dell'operazione
Arcobaleno una postazione radar di contraerea (oggetto delle bombe
italiane), dall'altro perché semmai è proprio in conseguenza di questa
"escalation" militare che i nostri soldati - ora sì ! possono divenire
oggetto di attacchi nemici.
I fatti, se confermati, sono di una gravità sconcertante.

Come già detto il nostro paese non può in alcun modo e per alcuna
ragione prendere parte ad una guerra di tipo offensivo, quale quella
in atto contro la Serbia, quandanche motivata dal dichiarato intento
di scongiurare un disastro umanitario. Per superare il divieto posto
dalla Costituzione non si possono invocare  la fedeltà agli alleati e
il rispetto del Patto Atlantico. Il trattato NATO infatti, ci obbliga
ad intervenire a difesa dellintegrità dei paesi ad esso aderenti solo
quando questi subiscano unaggressione militare straniera, ma non anche
nella diversa ipotesi, quale quella di specie in cui siano essi ad
aggredire un paese terzo.
La Costituzione poi attribuisce il potere di deliberare lo stato di
guerra alle Camere e non al Governo. La responsabilità politica di
un'opzione così grave ed estrema, il potere di decidere se il Paese
debba o no entrare in guerra spetta in ogni caso al Parlamento e cioè
all'organo rappresentativo della volontà popolare. Ne consegue che, in
assenza di un tale pronunciamento, il potere esecutivo non può in
alcun modo impegnare le forze militari italiane in operazioni
belliche.
Fino ad oggi, a quanto ci risulta, le Camere non hanno deliberato lo
stato di guerra né hanno autorizzato azioni militari contro la
Federazione Jugoslava, eppure il Capo del Governo afferma in
televisione che siamo in guerra e non smentisce le notizie circa una
diretta partecipazione dellaviazione militare italiana ai
bombardamenti in atto sul territorio della Federazione Jugoslava.
Al riguardo sembrano rilevanti le seguenti norme, come da fogli qui
allegati che fanno parte integrante del presente esposto.
Come cittadini italiani riteniamo che il fedele e puntuale rispetto
dei principi e dellordine costituzionali sia obbligo prioritario di
qualsivoglia organo ed autorità dello stato, politici o militari, e
debba essere anteposto ad ogni diverso ed eventuale contrastante
interesse politico, militare, economico, strategico o di altra natura.
Le chiediamo pertanto di svolgere le opportune indagini al fine di
accertare se vi sia stata effettiva partecipazione, anche solo di
supporto, delle nostre forze armate alle operazioni belliche in atto
contro la Federazione Jugoslava e, in ipotesi affermativa, di
verificare se nei fatti ipotizzati siano riscontrabili  responsabilità
penali a carico di tutti quei soggetti, autorità organi o servitori
dello Stato che in qualsiasi modo avessero contribuito ad una così
grave violazione dellordine costituzionale, assumendo decisioni e
quindi esercitando poteri a loro non spettanti.

Movimento Nonviolento
Via Spagna, 8
37123 Verona

Movimento Internazionale della Riconciliazione
Via Garibaldi, 13
 10122 Torino

con la collaborazione dell'avv. Matteo Giuliani, di Fano (Pesaro)


Per ogni atto conseguente a questa denuncia, stabiliamo domicilio
presso
  
  
Studio dellAvv. Sandro Canestrini
Via Paoli, 33
38068 Rovereto (TN)
  
 Per le Segreteria Nazionali dei Movimenti

(Firma)
  
Verona, 5 maggio 1999
___________________________________________________
  
  
2. ALLEGATO alla denuncia penale

Costituzione della Repubblica Italiana

Art. 11
"L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla liberta'
degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie
internazionali;"

Art. 78
"Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i
poteri necessari."

Art. 87
"Il presidente della repubblica ... dichiara lo stato di guerra
deliberato dalle Camere."


La legge 382/78 "Norme di principio sulla disciplina militare"
(attuativa dell'articolo 52 della Costituzione sulla difesa della
patria) all'art. 2 prevede, tra l'altro, l'osservanza della
Costituzione e delle leggi e al comma 5 dell'art. 4 stabilisce che
l'esecuzione di ordini sbagliati costituisce reato e che in tal caso
il militare ha il dovere di non eseguirli.

Come sottolinea Noam Chomsky in suo recente documento:
"C'è un regime di legge internazionale ed ordine internazionale, che
vincola tutti gli stati, basato sulla Carta delle Nazioni Unite (CNU)
sulle successive risoluzioni e sulle decisioni della Corte Mondiale.
In breve, la minaccia o l'uso della forza è bandita a meno che non sia
esplicitamente autorizzato dal Consiglio di Sicurezza dopo che sia
stato appurato che sono falliti i mezzi pacifici, o come autodifesa da
"attacchi armati" in attesa delle decisioni del Consiglio di
Sicurezza."

In effetti anche sulla base di trattati e legislazioni internazionali
l'azione militare della Nato e' da considerarsi senza ombra di dubbio
illegale.

"Siamo nell'illegalita' dal punto di vista del diritto internazionale
generale che ha fondamento nella Carta delle Nazioni Unite", ha
dichiarato il professor Antonio Papisca, docente di Relazioni
Internazionali all'Universita' di Padova, intervistato da Radio
Vaticana (fonte: Avvenire 25/3/99).

Il rappresentante dell'Onu a Roma, Staffan de Mistura, intervistato
dal Corriere della Sera (25/3/99) sulla "legittimita' giuridica
dell'attacco", ha dichiarato: "Per ogni organismo internazionale come
la Nato, anche una risoluzione dell'Onu (in questo caso la 1203) che
chiede la fine di una emergenza umanitaria e il ripristino della pace
non e'
sufficiente. E' necessario l'ok del Consiglio di sicurezza".

La Nato (organizzazione militare del Patto Atlantico) è un'alleanza
difensiva e la solidarietà fra i suoi membri e' prevista che scatti
solo quando viene aggredito un paese membro, come specificato nel
Trattato costitutivo della Nato.

Trattato Nord Atlantico (NATO)
(Washington, 4 aprile 1949)

Art.1 - Le parti si impegnano, come e' stabilito nello Statuto
dell'ONU, a comporre con mezzi pacifici qualsiasi controversia
internazionale nella quale potrebbero essere implicate, in modo che la
pace e la sicurezza internazionali e la giustizia non vengano messe in
pericolo, e ad astenersi nei loro rapporti internazionali dal
ricorrere alla minaccia o all'impiego della forza in modo
incompatibile con gli scopi dell'ONU.

Art.3 - Allo scopo di conseguire con maggiore efficacia gli obiettivi
del presente Trattato, le parti, agendo individualmente e
congiuntamente, in modo continuo ed effettivo, mediante lo sviluppo
delle loro risorse e prestandosi reciproca assistenza, manterranno e
svilupperanno la loro capacita' individuale e collettiva di resistenza
ad un attacco armato.

Art.4 - Le parti si consulteranno ogni volta che, nell'opinione di una
di esse, l'integrità territoriale, l'indipendenza politica o la
sicurezza di una di esse siano minacciate.

Art.5 - Le parti convengono che un attacco armato contro una o più di
esse in Europa o nell'America settentrionale sarà considerato quale
attacco diretto contro tutte le parti, e di conseguenza convengono che
se tale attacco dovesse verificarsi ognuna di esse, nell'esercizio del
diritto di legittima difesa individuale o collettiva riconosciuto
dall'art.51 dello Statuto dell'ONU, assisterà la parte o le parti
attaccate, intraprendendo immediatamente, individualmente e di
concerto con le altre parti, l'azione che giudicherà necessaria, ivi
compreso l'impiego della forza armata, per ristabilire e mantenere la
sicurezza nella regione dell'Atlantico Settentrionale. Ogni attacco
armato di questo genere e tutte le misure in conseguenza di esso
saranno
immediatamente segnalati al Consiglio di Sicurezza. Tali misure
verranno sospese quando il Consiglio di Sicurezza avrà adottato le
disposizioni necessarie per ristabilire e mantenere la pace e la
sicurezza internazionali.

Art.6 - Agli effetti dell'art.5, per attacco armato contro una o più
parti si intende un attacco armato:
- contro il territorio di una di esse in Europa o nell'America
settentrionale, contro i Dipartimenti francesi d'Algeria, contro il
territorio della Turchia o contro le isole situate sotto la
giurisdizione di una delle parti nella regione dell'Atlantico
settentrionale a nord del Tropico del Cancro;
- contro le forze, le navi o gli aeromobili di una delle parti che si
trovino su detti territori o in qualsiasi altra regione d'Europa nella
quale alla data di entrata in vigore del presente Trattato siano
stazionate forze di occupazione di una delle parti, o che si trovino
nel Mare Mediterraneo o nella zona dell'Atlantico a nord del Tropico
del Cancro, o al di sopra di essi. (*)
(*) La parte dell'articolo 6 concernente i Dipartimenti francesi
d'Algeria non e' più in vigore mentre il territorio comprendente
nazioni della Nato si e' ampliato con l'ingresso di nuove nazioni
nell'Alleanza.
Statuto delle Nazioni Unite
(San Francisco, 25 ottobre 1945)
Art.1
I fini delle Nazioni Unite sono:
1. Mantenere la pace e la sicurezza internazionale, ed a questo fine:
prendere efficaci misure collettive per prevenire e rimuovere le
minacce alla pace e per reprimere gli atti di aggressione o le altre
violazioni della pace, e conseguire con mezzi pacifici, ed in
conformità ai principi della giustizia e del diritto internazionale,
la composizione o la soluzione delle controversie o delle situazioni
internazionali che potrebbero portare ad una violazione della pace;
2. Sviluppare tra le nazioni relazioni amichevoli fondate sul rispetto
e sul principio dell'eguaglianza dei diritti e dell'autodecisione dei
popoli, e prendere altre misure atte a rafforzare la pace universale;
Art.2
L'Organizzazione e i suoi Membri, nel perseguire i fini enunciati
nell'articolo 1, devono agire in conformità ai seguenti principi:
3. I Membri devono risolvere le loro controversie internazionali con
mezzi pacifici, in maniera che la pace e la sicurezza internazionale,
e la giustizia, non siano messe in pericolo.
4. I Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla
minaccia o dall'uso della forza, sia contro l'integrità territoriale o
l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra
maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite.
5. I Membri devono dare alle Nazioni Unite ogni assistenza in
qualsiasi azione che queste intraprendono in conformità alle
disposizioni del presente Statuto, e devono astenersi dal dare
assistenza a qualsiasi Stato contro cui le Nazioni Unite intraprendono
un'azione preventiva o coercitiva.
L'art.23
definisce la composizione del Consiglio di Sicurezza: 15 membri delle
Nazioni Unite di cui 5 permanenti (Usa, Russia, Cina, Gran Bretagna e
Francia) e 10 a rotazione (eletti ogni 2 anni). Le decisioni del
Consiglio di Sicurezza richiedono 9 voti su 15 e nessun voto contrario
dei cinque membri permanenti; una nazione che sia parte di una
controversia deve astenersi dal voto (art.27).

Art.26
Al fine di promuovere lo stabilimento ed il mantenimento della pace e
della sicurezza internazionale col minimo dispendio delle risorse
umane ed economiche mondiali per gli armamenti, il Consiglio di
Sicurezza ha il compito di formulare, con l'ausilio del Comitato di
Stato Maggiore previsto dall'art.47, piani da sottoporre ai Membri
delle Nazioni Unite per l'istituzione di un sistema di disciplina
degli armamenti.

Art.33
1. Le parti di una controversia, la continuazione sia suscettibile di
mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza
internazionale, devono, anzitutto, perseguirne una soluzione mediante
negoziati, inchiesta, mediazione, conciliazione, arbitrato,
regolamento giudiziale, ricorso ad organizzazioni od accordi
regionali, od altri
mezzi pacifici di loro scelta.
2. Il Consiglio di Sicurezza, ove lo ritenga necessario, invita le
parti a regolare la loro controversia mediante tali mezzi.

Art.41
Il Consiglio di Sicurezza può decidere quali misure, non implicanti
l'impiego della forza armata, debbano essere adottate per dare effetto
alle sue decisioni, e può invitare i membri delle Nazioni Unite ad
applicare tali misure. Queste possono comprendere un'interruzione
totale o parziale delle relazioni economiche e delle comunicazioni
ferroviarie, marittime, aeree, postali, telegrafiche, radio ed altre,
e la rottura delle relazioni diplomatiche.

Art.42
Se il Consiglio di Sicurezza ritiene che le misure previste
nell'articolo 41 siano inadeguate o si siano dimostrate inadeguate,
esso può intraprendere con forze aeree, navali o terrestri, ogni
azione che sia necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la
sicurezza internazionale. Tale azione può comprendere dimostrazioni,
blocchi ed altre operazioni mediante forze aeree, navali o terrestri
di Membri delle Nazioni Unite.

Art.43
1. Al fine di contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza
internazionale, tutti i Membri delle Nazioni Unite si impegnano a
mettere a disposizione del Consiglio di Sicurezza, a sua richiesta ed
in conformità ad un accordo o ad accordi speciali, le forze armate,
l'assistenza e le facilitazioni, compreso il diritto di passaggio,
necessario per il mantenimento della pace e della sicurezza
internazionale.

Art.46
I piani per l'impiego delle forze armate sono stabiliti dal Consiglio
di Sicurezza coadiuvato dal Comitato di Stato Maggiore.

Art.51
Nessuna disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto
naturale di legittima difesa individuale o collettiva, nel caso che
abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite,
fintantoché il Consiglio di sicurezza non abbia preso le misure
necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale...

Art.52
1. Nessuna disposizione del presente Statuto preclude l'esistenza di
accordi od organizzazioni regionali per la trattazione di quelle
questioni concernenti il mantenimento della pace e della sicurezza
internazionale, che si prestino ad un'azione regionale, perché tali
accordi od organizzazioni e le loro attività siano conformi ai fini e
ai principi delle Nazioni Unite.
2. I Membri delle Nazioni Unite che partecipino a tali accordi od
organizzazioni devono fare ogni sforzo per giungere ad una soluzione
delle controversie di carattere locale mediante tali accordi od
organizzazioni regionali prima di deferirle al Consiglio di Sicurezza.
3. Il Consiglio di Sicurezza incoraggia lo sviluppo della soluzione
pacifica delle controversie di carattere locale, mediante gli accordi
e le organizzazioni regionali, sia su iniziativa degli Stati
interessati, sia per deferimento da parte del Consiglio di sicurezza.

Art.53
Il Consiglio di Sicurezza utilizza, se nel caso, gli accordi o le
organizzazioni regionali per operazioni coercitive sotto la sua
direzione.
Tuttavia nessuna azione coercitiva può essere intrapresa in base ad
accordi regionali o da parte di organizzazioni regionali senza
l'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza.


Sembrano dunque presenti le violazioni di cui alle seguenti leggi,
norme e trattati:

- La Costituzione all'Art.11: L'Italia ripudia la guerra come
strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di
risoluzione delle controversie internazionali;

- L'art 24, che in collegamento con L'art. 51 della carta ONU, vieta
l'uso della forza contro un altro Stato, salvo nei casi di autodifesa
individuale o collettiva;

- L'Art. 52 del Trattato di Vienna del 23.05.69 è vietato agli Stati
di costringere ad accettare un patto con la minaccia della forza;

- L'Art. 22 delle relative regole della dell'Aja del 1923 per la
guerra aerea vietati i bombardamenti allo scopo di terrorizzare la
popolazione civile o allo scopo di distruggere la proprietà privata;

- L'Art. 24 che prescrive che se il bombardamento non è possibile
senza discriminazione civile, i bombardieri devono abbandonare la loro
azione....;

- La Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla protezione dei
materiali nucleari, con allegati, aperta alla firma a Vienna ed a New
York il 03.03.1980 (G.U. 7 ottobre 1982, n.277, suppl. ord);


Inoltre, stante il disposto dell'art. 95 della Costituzione
(responsabilità del Presidente del Consiglio  e dei Ministri per gli
atti compiuti dal Governo), dell'Art. 87 (il Presidente della
Repubblica ha il Comando delle Forze Armate), dell'Art. 90 (messa in
stato di accusa per alto tradimento ed attentato alla Costituzione) i
sottoscritti Movimenti, oltre a richiedere laccertamento della
responsabilità penali per tutti i soggetti coinvolti, si riservano di
promuovere iniziative affinché le massime cariche dello Stato
rispondano, secondo quanto prevede la Costituzione (artt. 96 e 134)
per le loro peculiari responsabilità.


Movimento Nonviolento
Via Spagna, 8
37123 Verona

Movimento Internazionale della Riconciliazione
Via Garibaldi, 13
10122 Torino

con la collaborazione dell'avv. Matteo Giuliani, di Fano (Pesaro)


Per ogni atto conseguente a questa denuncia, stabiliamo domicilio
presso
Studio dell'Avv. Sandro Canestrini
Via Paoli, 33
38068 Rovereto (TN)
Per le Segreteria Nazionali dei Movimenti

(Firma)
Verona, 5 maggio 1999
________________________________________________________________
  
3. DICHIARAZIONE DI OPPOSIZIONE ALLA GUERRA
    PER IL RIPRISTINO DELLA LEGALITÀ COSTITUZIONALE


AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - Palazzo Quirinale - 00186 ROMA


Con i bombardamenti sulla ex-Jugoslavia da parte della NATO, avviati
il 24 Marzo scorso con la partecipazione attiva del Governo Italiano,
si sono di fatto calpestati gli ordinamenti nazionali e internazionali
riscritti alla fine della tragedia del seconda guerra mondiale; tali
ordinamenti, che prevedono il ripudio della guerra come strumento di
risoluzione delle controversie internazionali, avevano voluto far
tesoro delle esperienze drammatiche appena concluse, registrate in
ogni parte del mondo con distruzioni di intere città e milioni e
milioni di vittime civili.
Non è pensabile che il nuovo imperativo della "ingerenza umanitaria"
venga oggi assunto da qualcuno in modo arbitrario, e cioè senza il
consenso delle Nazioni Unite, e venga realizzato con un intervento
distruttivo e controproducente per la stessa causa delle vittime (i
cosiddetti bombardamenti "intelligenti").
Mi dissocio da questa nuova barbarie.
Denuncio l'illegalità dell'intervento NATO e mi attivo perché al più
presto l'Italia esca da questa pericolosissima avventura.
Per questo motivo verso sul conto corrente postale n. 12483251
intestato ai promotori (Movimento Nonviolento e Movimento
Internazionale della Riconciliazione) di una denuncia alla Procura
Generale della Repubblica per violazione del diritto penale, del
dettato costituzionale e di norme del diritto internazionale, la somma
di £. _________________ , quale contributo volontario a sostegno di
iniziative per il ripristino della legalità costituzionale, e per la
promozione di progetti di difesa civile, non-armata e nonviolenta,
come ad esempio il Corpo Civile Europeo di Pace.
  
  


Nome e Cognome ________________________________

Indirizzo _______________________________________

Città __________________________________________









Lì_____________________
______________________

(data)
(firma)



A cura del Centro per la Nonviolenza  (MIR-MN) Via Milano 65, 25126
Brescia
Tel 030/317474 Fax 030/318558 E-mail: mirmn@numerica.it