TRATTATO
DI OSIMO (1975)
L'evidenziatura
in caratteri rossi sottolineati è nostra (Coordinamento Nazionale per
la Jugoslavia - onlus)
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 21 marzo 1977.
Traduzione non ufficiale: il testo facente fede è unicamente quello in
lingua francese.
TRATTATO
tra la Repubblica Italiana
e la Repubblica Socialista Federativa
di Jugoslavia
Le parti contraenti
Convinte che la cooperazione pacifica e le relazioni di buon vicinato
fra i due Paesi ed i loro popoli corrispondono agli interessi
essenziali dei due Stati,
Considerando che gli accordi che esse hanno concluso finora hanno
creato condizioni favorevoli allo sviluppo ulteriore ed
all'intensificazione delle relazioni reciproche,
Convinte che la uguaglianza fra Stati, la rinuncia
all'impiego della forza ed il rispetto conseguente della sovranità,
dell'integrità territoriale e dell'inviolabilità delle frontiere, il
regolamento pacifico delle controversie, la non ingerenza negli affari
interni degli altri Stati, il rispetto dei diritti fondamentali
e delle libertà, unitamente all'applicazione in buona fede di ogni
obbligo internazionale, rappresentano la base della salvaguardia della
pace e della sicurezza internazionale e dello sviluppo delle relazioni
amichevoli e della cooperazione fra gli Stati.
Confermando la loro lealtà al principio della protezione, la più ampia
possibile dei cittadini appartenenti ai gruppi etnici che deriva dalle
loro Costituzioni e dai loro ordinamenti interni e che ciascuna delle
due parti realizza in maniera autonoma, ispirandosi anche ai princìpi
della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione Universale dei
Diritti dell'Uomo, della Convenzione sulla eliminazione di ogni forma
di discriminazione razziale e dei Patti Universali dei Diritti
dell'Uomo, della Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di
discriminazione razziale e dei patti Universali dei Diritti dell'Uomo.
Animate dal desiderio di manifestare, attraverso il presente trattato,
l'intenzione comune di intensificare, nell'interesse dei due Paesi, i
rapporti esistenti di buon vicinato e di cooperazione pacifica,
Convinte parimenti che ciò contribuirà al rafforzamento della pace e
della sicurezza in Europa,
Hanno convenuto quanto segue:
ARTICOLO 1
La frontiera tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista
Federativa di Jugoslavia, per la parte che non è indicata come tale nel
trattato di Pace con l'Italia del 10 febbraio 1947, è descritta nel
testo di cui all'Allegato I e tracciata sulla carta di cui all'Allegato
II del presente trattato.
In caso di divergenza fra la descrizione della frontiera e carta, farà
fede il testo.
ARTICOLO 2
La frontiera fra i due Stati nel Golfo di Trieste è descritta nel testo
di cui all'Allegato III e tracciata sulla carta di cui all'Allegato IV
del presente trattato.
In caso di divergenza fra la descrizione della frontiera e carta, farà
fede il testo.
ARTICOLO 3
La cittadinanza delle persone che alla data del 10 giugno 1940 erano
cittadini italiani ed avevano la loro residenza permanente sul
territorio di cui all'articolo 21 del Trattato di Pace con l'Italia del
10 febbraio 1947, come pure la cittadinanza dei loro discendenti, nati
dopo il 10 giugno 1940, è regolata rispettivamente dalla Legge dell'una
o dell'altra delle Parti, a seconda che la residenza delle suddette
persone al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato si
trovi nel territorio dell'una o dell'altra delle Parti.
Le persone che fanno parte del gruppo etnico italiano e le persone che
fanno parte del gruppo etnico jugoslavo, alle quali si applicano le
disposizioni del comma precedente, hanno facoltà di trasferirsi
rispettivamente nel territorio italiano e nel territorio jugoslavo,
alle condizioni previste dallo scambio di lettere di cui all'Allegato
VI del presente Trattato.
Per quanto riguarda le famiglie, verrà tenuto conto della volontà di
ciascuno dei coniugi e, nel caso in cui questa fosse coincidente, non
sarà tenuto conto dell'eventuale diversa appartenenza etnica dell'uno o
dell'altro coniuge.
I figli minori seguiranno l'uno o l'altro dei loro genitori, in
conformità con la normativa di diritto privato, applicabile in materia
di separazione, nel territorio dove i genitori hanno la loro residenza
permanente al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato.
ARTICOLO 4
I due governi concluderanno, al più presto possibile, un Accordo
relativo ad un indennizzo globale e forfettario che sia equo ed
accettabile dalle due Parti, dei beni, diritti ed interessi delle
persone fisiche e giuridiche italiane, situati nella parte del
territorio indicata all'articolo 21 del Trattato di Pace con l'Italia
del 10 febbraio 1947, compresa nelle frontiere della Repubblica
Socialista Federativa di Jugoslavia, che hanno fatto oggetto di misure
di nazionalizzazione o di esproprio o di altri provvedimenti
restrittivi da parte delle Autorità militari, civili o locali
jugoslave, a partire dalla data dell'ingresso delle Forze Armate
Jugoslave nel suddetto territorio.
A tale fine i due governi inizieranno negoziati entro il termine di due
mesi a partire dalla data dell'entrata in vigore del presente Trattato.
Nel corso di questi negoziati i due governi esamineranno con spirito
favorevole la possibilità di lasciare, in un certo numero di casi, gli
aventi diritto che faranno domanda entro un termine da stabilire, la
libera disponibilità dei beni immobili sopra menzionati, i quali siano
già stati affidati in uso o in amministrazione ai membri vicini della
famiglia del titolare, o in casi simili.
ARTICOLO 5
Al fine di regolare la materia delle assicurazioni sociali e delle
pensioni di vecchiaia delle persone indicate all'articolo 3 del
presente Trattato, le due parti concluderanno appena possibile un
accordo relativo alle questioni che, secondo il Protocollo Generale del
14 novembre 1957, non sono già regolate dall'Accordo stipulato fra di
esse in pari data.
A questo fine i due Governi inizieranno negoziati entro un termine di
due mesi a partire dalla data dell'entrata in vigore del presente
Trattato.
Fino alla conclusione dell'Accordo previsto al primo paragrafo di
questo articolo, la salvaguardia degli interessi delle persone che
attualmente godono di assicurazioni sociali e di pensioni di vecchiaia
e che rientrano nel novero di quelle indicate all'articolo 3 del
presente Trattato, è assicurata dalle misure che figurano all'Allegato
IX del presente Trattato.
ARTICOLO 6
Le due parti confermano la loro volontà di sviluppare ulteriormente la
loro cooperazione economica con l'obiettivo, in particolare del
miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni di frontiera
dei due Paesi.
A questo fine esse hanno simultaneamente stipulato un Accordo sullo
sviluppo della cooperazione economica.
ARTICOLO 7
Alla data dell'entrata in vigore del presente Trattato il Memorandum
d'intesa di Londra del 5 ottobre 1954 e i suoi allegati cessano di
avere effetto nelle relazioni tra la Repubblica Italiana e la
Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia.
Ciascuna parte ne darà comunicazione al Governo del Regno Unito di Gran
Bretagna e dell'Irlanda del Nord, al Governo degli Stati Uniti
d'America ed al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, entro un
termine di trenta giorni a partire dall'entrata in vigore del presente
Trattato.
ARTICOLO 8
Al momento in cui cessa di avere effetto lo Statuto Speciale allegato
al Memorandum d'intesa di Londra del 5 ottobre 1954, ciascuna parte
dichiara che essa manterrà in vigore le misure interne già adottate in
applicazione dello Statuto suddetto e che essa assicurerà, nell'ambito
del suo diritto interno al mantenimento del livello di protezione dei
membri dei due gruppi etnici rispettivi previsto dalle norme dello
Statuto Speciale decaduto.
ARTICOLO 9
Il presente Trattato sarà ratificato appena possibile ed entrerà in
vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica
simultaneamente con l'Accordo firmato in data odierna, riguardante lo
sviluppo della cooperazione economica fra i due Paesi. Lo scambio degli
strumenti di ratifica avrà luogo a Belgrado.
Fatto a Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975 in due originali in lingua
francese
Per il Governo della Repubblica
Italiana: M. Rumor.
Per il Governo della R. S. F. di Jugoslavia: M. Minić.
Torna alla documentazione sul
sito internet del CNJ