Vi trasmetto quanto apparso sul quotidiano giuridico online
"Diritto e Giustizia" di oggi 30.10.2001.
Cordiali saluti.
Avv. M. R. Bitti







La Cassazione ha confermato l�archiviazione del ricorso presentato
nel �99 da alcuni parlamentari contro Massimo D�Alema, all�epoca
presidente del Consiglio, per il reato di �attentato alla Costituzione,
usurpazione di potere politico o militare e strage relativo alla
partecipazione dell�Italia alle operazioni aeree contro la Repubblica
federale di Iugoslavia�. In precedenza gi� il Collegio per i reati
ministeriali del Tribunale di Roma aveva deciso di non dare seguito �
per l�infondatezza dell�accusa - alla denuncia avanzata da 14 deputati
di Rifondazione Comunista, tra i quali Giovanni Russo Spena. La Suprema
Corte con la sentenza 36274 della VI sezione penale, depositata l�otto
ottobre (qui leggibile integralmente cliccando il bottone �sentenza�) -
ha inoltre confermato che ai deputati - che accusavano il premier di
averli �privati del diritto di interloquire sull�opportunit� per il
Paese di svolgere azioni di guerra� contro la Serbia di Slobodan
Milosevic - non spettava essere informati della decisione di
archiviare. Spiegano infatti i magistrati di Piazza Cavour -
respingendo le lamentele dei parlamentari che hanno protestato in
Cassazione, a suon di carta bollata, per non aver ricevuto l�avviso del
decreto di archiviazione - che il soggetto che viene offeso dal
Presidente del Consiglio, qualora quest�ultimo usurpi le funzioni delle
Camere, � il Parlamento nella sua interezza e non i singoli componenti.
Ai quali, dunque, non deve essere comunicato nulla, a meno che non ne
abbiano fatto specifica richiesta. Una circostanza che non si �
verificata nel caso in questione: pertanto i 14 parlamentari non solo
si sono visti rigettare il ricorso dalla Cassazione ma sono stati anche
condannati a pagare le spese processuali. Infine la magistratura di
legittimit� ha bocciato la tesi dei ricorrenti ad avviso dei quali il
procedimento per i reati ministeriali � con la previsione del processo
penale costituzionale regolamentato dalla legge cost. n. 1 del 16
gennaio 1989 - sarebbe un �procedimento di massa�, per cui ad essere
interessati ad averne notizia dell�esito sarebbero �tutti i cittadini
denunzianti, quali portatori di un interesse collettivo rappresentativo
dei diritti costituzionalmente garantiti alla comunit��. Rileva in
proposito la Suprema Corte che �l�intento di figurare il procedimento
per i reati ministeriali quale �procedimento di massa� non risulta dai
lavori preparatori n� appare conciliabile con i principi di buon
andamento processuale che, in difetto di espressa disciplina contraria,
regolano anche la specie in esame�. In conclusione anche per i reati
ministeriali vale ci� che vale per la richiesta di archiviazione per
infondatezza della notizia di reato, regolamentata dall�articolo 408
cpp che cos� recita: �l�avviso della richiesta � notificato, a cura del
pubblico ministero, alla persona offesa che, nella notizia di reato o
successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere
essere informata circa l�eventuale archiviazione�.









Cassazione - sezione sesta penale (cc) - sentenza 21 settembre-8
ottobre 2001, n. 36274
Presidente Sansone - relatore Agr�
Ricorrente Di Lello ed altri



Ritenuto in fatto



1. Il collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma
disponeva, con il decreto in epigrafe, l�archiviazione del procedimento
per i delitti di attentato alla Costituzione, usurpazione di potere
politico o militare e strage nei confronti di Massimo D�Alema, relativo
alla partecipazione dell�Italia alle operazioni aeree contro la
Repubblica federale di Iugoslavia.
Su conforme parere del Pm, il collegio non dava comunicazione a coloro
che avevano presentato gli esposti-denunzia contro Massimo D�Alema,
ritenendo che essi non rivestissero la qualit� di �soggetti
interessati� ai sensi dell�articolo 6 Cpv della legge costituzionale
1/1989, in quanto non potevano definirsi persone offese dai reati.
2. Contro tale decreto propongono ricorso gli esponenti-denunziati
Giuseppe Di Lello, Gabriele Cerminara, Pasquale Vilardo, Salvatore
Amatore, Riccardo Faranda, Francesco Romeo, Roberto De Angelis,
Giovanna Lombardi, Simonetta Crisci, Leopoldo Muratori, Antonella
Schirripa, Vincenzo Miliucci, Piero Bernocchi e Giovanni Russo Spena
assumendo invece che ai sensi dell�articolo 408 comma 2 Cpp, applicato
analogicamente dal collegio, ha diritto ad essere informato della
richiesta non solo la persona offesa dal reato ma anche il titolare di
interessi diffusi protetti dalle norme penali. E sarebbe indubbio che
ogni cittadino italiano � portatore di simili interessi in relazione al
coinvolgimento in eventi bellici ed all�inquinamento ambientale
derivatone, che il delitto di usurpazione reprime.
3. Persone direttamente offese dal reato sarebbero poi i parlamentari
che hanno sottoscritto la denunzia, in quanto privati del diritto di
interloquire sull�opportunit� per il Paese di svolgere azioni di guerra.
4. La norma costituzionale, comunque, facendo riferimento ai �soggetti
interessati� e non alle persone offese dal reato avrebbe individuato
una categoria di soggetti ben pi� ampia di quella circoscritta dal
codice di rito. Dovrebbero infatti partecipare al processo penale
costituzionale tutti i cittadini denunziati quali portatori di un
interesse collettivo rappresentativo dei diritti costituzionalmente
garantiti alla comunit�.
5. La violazione del contraddittorio, in tal modo consumata, avrebbe
impedito di approfondire la notitia criminis relativa alla violazione
dell�articolo 78 della Costituzione per l�illecita iniziativa del
Governo.



Considerato in diritto



1. I ricorsi sono infondati.
Va subito affermato che, per quanto riguarda la partecipazione al
procedimento di soggetti lesi, l�articolo 6 Cpv della legge
costituzionale 1/1989, in nulla differisce dall�articolo 408 comma 2
Cpp. La diversa dizione riscontrabile nelle due disposizioni dipende
infatti dalla necessit�, per la prima, di comprendere nella medesima
formula tanto le persone offese quanto il soggetto ministeriale.
D�altronde, sotto il profilo della ratio, l�intento di figurare il
procedimento per i reati ministeriali quale �procedimento di massa� non
risulta dai lavori preparatori n� appare conciliabile con i principi di
buon andamento processuale che, in difetto di espressa disciplina
contraria, regolano anche la specie in esame.
2. Stabilito dunque che, anche per i reati ministeriali, il diritto
alla notifica dell�avviso della richiesta di archiviazione spetta alle
persone offese del reato che abbiano dichiarato di voler esserne
informate, si deve ribadire che la locuzione �persona offesa� si
circoscrive in quei soggetti la cui sfera giuridica � espressamente
prevista nella descrizione normativa. Altri, che a causa del reato
possono anch�essi subire una lesione (la quale pu� riguardare
situazioni pi� o meno intensamente protette, dai diritti soggettivi
perfetti agli interessi diffusi), rientrano nella categoria dei
danneggiati dal reato, esclusi dal procedimento di archiviazione.
3. Tanto posto, deve ritenersi corretta la decisione adottata dal
Tribunale di non dare avviso ai ricorrenti per i delitti di attentato
alla Costituzione, usurpazione di potere politico o militare e strage,
in quanto le relative disposizioni non descrivono la posizione di
singoli.
N� pu� ritenersi che i parlamenti siano specificamente individuati
dalle norme sui delitti di attentato e di usurpazione, le quali,
invece, si riferiscono all�Organo e non ai suoi componenti.
4. I ricorsi vanno quindi respinti e i ricorrenti condannati in solido
al pagamento delle spese processuali.



Per questi motivi



Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle
spese processuali.



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