----- Original Message -----
From: "Associazione Peacelink" <infoNOSPAM@...>
To: <huambo53@...>
Sent: Friday, January 26, 2001 12:00 AM
Subject: Campagna contro le modifiche alla legge sulla stampa
>
> Campagna contro la modifica della legge sulla stampa - Associazione
PeaceLink
>
> "Parliamoci chiaro, le nostre leggi sull'ordinamento della professione
giornalistica per tanti aspetti si collegano alla struttura del fascismo
a
cominciare dalla figura del direttore responsabile (io l'ho ricoperta
per
quasi vent'anni) che non esiste in nessun'altra legislazione del mondo.
Una
figura derivata da un ordinamento in cui i direttore responsabile era
nominato da un partito politico autoritario e onnipotente, in
contrapposizione all'editore e mantenuto con privilegi economici, ma
senza
il controllo politico della testata".
>
> Giovanni Spadolini. Citazione tratta dal libro "Come si diventa
giornalista" - Piero Morganti - Ed.Einaudi
>
>
> ============================================================
>
>
> Campagna PeaceLink contro la registrazione delle testate telematiche -
aggiornamento del 25-1-01
>
>
> COMUNICATO STAMPA - DA LEGGERE E DIFFONDERE IL PIU' POSSIBILE
>
>
> Finalmente si scoprono le carte. I lavori parlamentari sulla nuova legge
in merito alla diffamazione a mezzo stampa sono andati avanti, e tra gli
emendamenti sono comparsi i fatidici obblighi di registrazione per i
"periodici telematici".
>
>
> Il percorso della legge finora e' stato questo: la II commissione
giustizia della camera ha approvato un testo definitivo che verra'
votato
dalla camera dei deputati nella sua globalita'. Se questo testo dovesse
passare alla camera con una votazione favorevole verra' discusso in
senato,
continuando l'iter della legge.
>
>
> Ricordiamo la ragione di fondo della nostra campagna: sta per passare una
modifica alla legge sulla stampa senza che l'opinione pubblica ne sia
minimamente informata, dal momento che questa modifica e' nascosta tra
le
righe di un progetto di legge che riguarda il reato di diffamazione a
mezzo
stampa.
>
>
> In particolare, se dovessero essere approvate queste modifiche, l'articolo
16 della legge sulla stampa, che stabilisce le sanzioni per la stampa
clandestina, diventerebbe il seguente:
>
>
> "Chiunque intraprende la pubblicazione di un giornale o altro periodico,
ANCHE SE DIFFUSO A MEZZO DI TRASMISSIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE,
senza
che sia stata eseguita la registrazione prescritta dall' art. 5, è
punito
con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire
cinquecentomila".
>
>
> Nella categoria di "periodico" potrebbe essere fatto rientrare a pieno
titolo anche qualsiasi sito web aggiornato periodicamente, trasformando
questa legge in un possibile grimaldello legislativo che renderebbe di
fatto
illegale qualsiasi forma di informazione telematica non registrata,
imbavagliando i circuiti informativi e il giornalismo di base che
costituiscono l'unica alternativa onesta alle grandi concentrazioni
editoriali, televisive e mediatiche dei grandi colossi
dell'informazione.
>
>
> Questo iter parlamentare va interrotto in tutti i modi, e quindi
proponiamo una mobilitazione massiccia per far sentire la voce di chi e'
contrario alla registrazione obbligatoria delle testate telematiche.
>
>
> Tutti i documenti della campagna e i testi dell'appello sono disponibili
su
>
>
> http://www.peacelink.it/censura
>
>
> Alleghiamo alcuni stralci dei lavori parlamentari in merito a questa
vicenda. Tutti i documenti sono consultabili all'indirizzo www.camera.it
con
una "ricerca per numero" del progetto di legge 7292.
>
>
> In coda al testo sono allegati gli articoli della legge sulla stampa che
stanno per essere modificati, con le relative modifiche scritte in
maiuscolo.
>
>
> Se la nuova legge sulla stampa non vi piace, ditelo prima che venga
approvata !
>
>
> Inviate un fax ai seguenti numeri:
>
>
> Ministero della giustizia - ufficio stampa - Fax 06.68891493
> Presidenza del Consiglio - Fax 06-67793543
>
> Segnalate l'eventuale invio del fax scrivendo a info@... oppure a
PeaceLink, Casella Postale 2009, 74100 Taranto.
>
> Un fac-simile del testo da inviare puo' essere questo:
>
>
> SONO CONTRARIO ALLE MODIFICHE ALLA LEGGE SULLA STAMPA CONTENUTE NELLA
PROPOSTA DI LEGGE ANEDDA N.7292 IN MERITO ALLA DIFFAMAZIONE A MEZZO
STAMPA.
>
>
> LA REGISTRAZIONE OBBLIGATORIA DEI GIORNALI E DEI PERIODICI TELEMATICI E'
UNA MINACCIA PER LA LIBERTA' DI ESPRESSIONE GARANTITA DALL'ARTICOLO 21
DELLA
NOSTRA COSTITUZIONE.
>
>
> ADERISCO ALL'APPELLO LANCIATO DALL'ASSOCIAZIONE PEACELINK CONTRO LE
MODIFICHE ALLA LEGGE SULLA STAMPA.
>
>
> DATA E FIRMA
>
>
> --------------------------------------------------------------------------
---------------
>
>
> CAMERA DEI DEPUTATI - XIII LEGISLATURA
> Resoconto della II Commissione permanente
> (Giustizia)
>
>
>
> Giovedì 18 gennaio 2001. - Presidenza del Presidente Anna FINOCCHIARO
FIDELBO. - Interviene il Ministro della Giustizia Piero Fassino e il
sottosegretario di Stato per la Giustizia Marianna Li Calzi.
>
>
> La seduta comincia alle 13.30.
> Diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di diffusione.
> C. 7292 Anedda, C. 1808 Stefani, C. 3073 Cola, C. 6286 Turroni, C. 6302
Sanza, C. 6363 Pecorella, C. 7014 Pisapia, C. 7419 Volontè e C. 7422
Siniscalchi.
>
>
> (Seguito esame e conclusione).
>
>
> La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato il 21 dicembre
2000.
>
>
> Anna FINOCCHIARO FIDELBO, presidente, dopo aver avvertito che sono stati
presentati emendamenti al testo in esame (vedi allegato 2), ricorda che
il
provvedimento è nuovamente iscritto nel calendario dell'Assemblea a
partire
da martedì 23 gennaio.
>
>
> (omissis)
>
>
> Sebastiano NERI (AN), relatore, (omissis) Rende nota quindi alla
Commissione una serie di rilievi critici avanzati dall'associazione di
editori di siti Internet che paventa la sostanziale inapplicabilità
della
disciplina che ci si appresta ad approvare in relazione alle norme sulla
registrazione e sull'indicazione del responsabile editoriale; tale
regolamentazione rischia infatti di scoraggiare la creazione in Italia
dei
siti Internet cui si riferisce la normativa medesima. Ribadisce in
conclusione di rimettersi alle valutazioni della Commissione su tutti
gli
emendamenti presentati.
>
>
> Il ministro Piero FASSINO, manifestando apprezzamento per le proposte
avanzate nel corso del dibattito, dichiara la disponibilità del Governo
a
ritirare i suoi emendamenti. Sottolinea tuttavia che l'impostazione che
sembra prevalere in Commissione, basata sulla non punibilità nei casi di
rettifica, fermo restando il risarcimento del danno, rischia di trovare
pochi consensi al Senato, con la conseguenza che il provvedimento
difficilmente riuscirebbe ad essere approvato entro la fine della
legislatura.
>
>
> (omissis)
>
>
> -------------------------------
>
>
> ALLEGATO 2
>
>
> Diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di diffusione. (Anedda C. 7292).
> EMENDAMENTI
>
>
> (omissis)
>
>
> ART. 9.
> Dopo il comma 2 dell'articolo 9, aggiungere i seguenti:
> 2. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è
sostituito dal seguente:
> I giornali, le pubblicazioni delle agenzie d'informazioni e i periodici di
qualsiasi altro genere, anche se diffusi a mezzo di trasmissioni
informatiche o telematiche, devono recare la indicazione:
> del luogo e della data della pubblicazione;
> del nome e del domicilio dello stampatore o della persona responsabile
della gestione della diffusione nel caso di trasmissioni informatiche o
telematiche;
> del nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile.
> 3. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 dopo le
parole: «Ogni giornale o altro periodico» sono inserite le seguenti: «,
anche se diffuso a mezzo di trasmissioni informatiche o telematiche».
> 4. Al comma 1 dell'articolo della legge 8 febbraio 1948, n. 47 dopo le
parole «o altro periodico» sono inserite le seguenti: «anche se diffuso
a
mezzo di trasmissioni informatiche o telematiche».
> 5. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 dopo le
parole: «o periodico», sono inserite le seguenti: «anche se diffuso a
mezzo
di trasmissioni informatiche o telematiche».
> 6. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 le
parole: «Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare
inserire
gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa»,
sono
sostituite dalle seguenti: «Il direttore è tenuto a fare inserire
gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa,
anche
se diffusi a mezzo di trasmissioni informatiche o telematiche».
> 7. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è
inserito il seguente: «Nel caso di cui al primo comma, quando i reati
sono
commessi con trasmissione informatica o telematica sono civilmente
responsabili in solido con gli autori del reato e fra di loro, l'editore
e
la persona responsabile della gestione della diffusione.
> 8. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 dopo le
parole: «o periodico,» sono inserite le seguenti: «anche se diffuso a
mezzo
di trasmissioni informatiche o telematiche».
> 9. 50.Il Governo.
>
>
> -----------------------
>
>
> COME POTREBBE CAMBIARE LA LEGGE SULLA STAMPA
> (le modifiche che stanno per essere apportate sono indicate con lettere
maiuscole).
>
>
> Disposizioni sulla stampa: legge 8 febbraio 1948, n. 47
>
>
> (omissis)
>
>
> Art. 2 - Indicazioni obbligatorie sugli stampati
>
>
> (omissis)
>
>
> I giornali, le pubblicazioni delle agenzie di informazioni e i periodici
di qualsiasi altro genere, ANCHE SE DIFFUSI A MEZZO DI TRASMISSIONI
INFORMATICHE O TELEMATICHE, devono recare la indicazione:
>
>
> del luogo e della data della pubblicazione;
>
>
> del nome e del domicilio dello stampatore O DELLA PERSONA RESPONSABILE
DELLA GESTIONE DELLA DIFFUSIONE NEL CASO DI TRASMISSIONI INFORMATICHE O
TELEMATICHE;
>
>
> Art. 3 - Direttore responsabile
>
>
> Ogni giornale o altro periodico, ANCHE SE DIFFUSO A MEZZO DI TRASMISSIONI
INFORMATICHE O TELEMATICHE, deve avere un direttore responsabile.
>
>
> (omissis)
>
>
> Art. 4 - Proprietario
>
>
> Per poter pubblicare un giornale o altro periodico, ANCHE SE DIFFUSO A
MEZZO DI TRASMISSIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE, il proprietario, se
cittadino italiano residente in Italia, deve possedere gli altri
requisiti
per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.
>
>
> (omissis)
>
>
> Art. 5 - Registrazione
>
>
> Nessun giornale o periodico, ANCHE SE DIFFUSO A MEZZO DI TRASMISSIONI
INFORMATICHE O TELEMATICHE, può essere pubblicato se non sia stato
registrato presso la cancelleria del Tribunale, nella cui circoscrizione
la
pubblicazione deve effettuarsi.
>
>
> (omissis)
>
>
> Art. 8 - Risposte e rettifiche
>
>
> IL DIRETTORE È TENUTO A FARE INSERIRE GRATUITAMENTE NEL QUOTIDIANO O NEL
PERIODICO O NELL'AGENZIA DI STAMPA, ANCHE SE DIFFUSI A MEZZO DI
TRASMISSIONI
INFORMATICHE O TELEMATICHE, le dichiarazioni o le rettifiche dei
soggetti di
cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti
atti
o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o
contrari a verità, purchè le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano
contenuto suscettibile di incriminazione penale.
>
>
> (omissis)
>
>
> Art. 11 - Responsabilità civile
>
>
> Per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili,
in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della
pubblicazione e l'editore.
>
>
> NEL CASO DI CUI AL PRIMO COMMA, QUANDO I REATI SONO COMMESSI CON
TRASMISSIONE INFORMATICA O TELEMATICA SONO CIVILMENTE RESPONSABILI IN
SOLIDO
CON GLI AUTORI DEL REATO E FRA DI LORO, L'EDITORE E LA PERSONA
RESPONSABILE
DELLA GESTIONE DELLA DIFFUSIONE.
>
>
> (omissis)
>
>
> Art. 16 - Stampa clandestina
>
>
> Chiunque intraprende la pubblicazione di un giornale o altro periodico,
ANCHE SE DIFFUSO A MEZZO DI TRASMISSIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE,
senza
che sia stata eseguita la registrazione prescritta dall' art. 5, è
punito
con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire
cinquecentomila.
>
>
> (omissis)
>
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I gruppi di discussione + interessanti e divertenti!
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Sent: Friday, January 26, 2001 12:00 AM
Subject: Campagna contro le modifiche alla legge sulla stampa
>
> Campagna contro la modifica della legge sulla stampa - Associazione
PeaceLink
>
> "Parliamoci chiaro, le nostre leggi sull'ordinamento della professione
giornalistica per tanti aspetti si collegano alla struttura del fascismo
a
cominciare dalla figura del direttore responsabile (io l'ho ricoperta
per
quasi vent'anni) che non esiste in nessun'altra legislazione del mondo.
Una
figura derivata da un ordinamento in cui i direttore responsabile era
nominato da un partito politico autoritario e onnipotente, in
contrapposizione all'editore e mantenuto con privilegi economici, ma
senza
il controllo politico della testata".
>
> Giovanni Spadolini. Citazione tratta dal libro "Come si diventa
giornalista" - Piero Morganti - Ed.Einaudi
>
>
> ============================================================
>
>
> Campagna PeaceLink contro la registrazione delle testate telematiche -
aggiornamento del 25-1-01
>
>
> COMUNICATO STAMPA - DA LEGGERE E DIFFONDERE IL PIU' POSSIBILE
>
>
> Finalmente si scoprono le carte. I lavori parlamentari sulla nuova legge
in merito alla diffamazione a mezzo stampa sono andati avanti, e tra gli
emendamenti sono comparsi i fatidici obblighi di registrazione per i
"periodici telematici".
>
>
> Il percorso della legge finora e' stato questo: la II commissione
giustizia della camera ha approvato un testo definitivo che verra'
votato
dalla camera dei deputati nella sua globalita'. Se questo testo dovesse
passare alla camera con una votazione favorevole verra' discusso in
senato,
continuando l'iter della legge.
>
>
> Ricordiamo la ragione di fondo della nostra campagna: sta per passare una
modifica alla legge sulla stampa senza che l'opinione pubblica ne sia
minimamente informata, dal momento che questa modifica e' nascosta tra
le
righe di un progetto di legge che riguarda il reato di diffamazione a
mezzo
stampa.
>
>
> In particolare, se dovessero essere approvate queste modifiche, l'articolo
16 della legge sulla stampa, che stabilisce le sanzioni per la stampa
clandestina, diventerebbe il seguente:
>
>
> "Chiunque intraprende la pubblicazione di un giornale o altro periodico,
ANCHE SE DIFFUSO A MEZZO DI TRASMISSIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE,
senza
che sia stata eseguita la registrazione prescritta dall' art. 5, è
punito
con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire
cinquecentomila".
>
>
> Nella categoria di "periodico" potrebbe essere fatto rientrare a pieno
titolo anche qualsiasi sito web aggiornato periodicamente, trasformando
questa legge in un possibile grimaldello legislativo che renderebbe di
fatto
illegale qualsiasi forma di informazione telematica non registrata,
imbavagliando i circuiti informativi e il giornalismo di base che
costituiscono l'unica alternativa onesta alle grandi concentrazioni
editoriali, televisive e mediatiche dei grandi colossi
dell'informazione.
>
>
> Questo iter parlamentare va interrotto in tutti i modi, e quindi
proponiamo una mobilitazione massiccia per far sentire la voce di chi e'
contrario alla registrazione obbligatoria delle testate telematiche.
>
>
> Tutti i documenti della campagna e i testi dell'appello sono disponibili
su
>
>
> http://www.peacelink.it/censura
>
>
> Alleghiamo alcuni stralci dei lavori parlamentari in merito a questa
vicenda. Tutti i documenti sono consultabili all'indirizzo www.camera.it
con
una "ricerca per numero" del progetto di legge 7292.
>
>
> In coda al testo sono allegati gli articoli della legge sulla stampa che
stanno per essere modificati, con le relative modifiche scritte in
maiuscolo.
>
>
> Se la nuova legge sulla stampa non vi piace, ditelo prima che venga
approvata !
>
>
> Inviate un fax ai seguenti numeri:
>
>
> Ministero della giustizia - ufficio stampa - Fax 06.68891493
> Presidenza del Consiglio - Fax 06-67793543
>
> Segnalate l'eventuale invio del fax scrivendo a info@... oppure a
PeaceLink, Casella Postale 2009, 74100 Taranto.
>
> Un fac-simile del testo da inviare puo' essere questo:
>
>
> SONO CONTRARIO ALLE MODIFICHE ALLA LEGGE SULLA STAMPA CONTENUTE NELLA
PROPOSTA DI LEGGE ANEDDA N.7292 IN MERITO ALLA DIFFAMAZIONE A MEZZO
STAMPA.
>
>
> LA REGISTRAZIONE OBBLIGATORIA DEI GIORNALI E DEI PERIODICI TELEMATICI E'
UNA MINACCIA PER LA LIBERTA' DI ESPRESSIONE GARANTITA DALL'ARTICOLO 21
DELLA
NOSTRA COSTITUZIONE.
>
>
> ADERISCO ALL'APPELLO LANCIATO DALL'ASSOCIAZIONE PEACELINK CONTRO LE
MODIFICHE ALLA LEGGE SULLA STAMPA.
>
>
> DATA E FIRMA
>
>
> --------------------------------------------------------------------------
---------------
>
>
> CAMERA DEI DEPUTATI - XIII LEGISLATURA
> Resoconto della II Commissione permanente
> (Giustizia)
>
>
>
> Giovedì 18 gennaio 2001. - Presidenza del Presidente Anna FINOCCHIARO
FIDELBO. - Interviene il Ministro della Giustizia Piero Fassino e il
sottosegretario di Stato per la Giustizia Marianna Li Calzi.
>
>
> La seduta comincia alle 13.30.
> Diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di diffusione.
> C. 7292 Anedda, C. 1808 Stefani, C. 3073 Cola, C. 6286 Turroni, C. 6302
Sanza, C. 6363 Pecorella, C. 7014 Pisapia, C. 7419 Volontè e C. 7422
Siniscalchi.
>
>
> (Seguito esame e conclusione).
>
>
> La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato il 21 dicembre
2000.
>
>
> Anna FINOCCHIARO FIDELBO, presidente, dopo aver avvertito che sono stati
presentati emendamenti al testo in esame (vedi allegato 2), ricorda che
il
provvedimento è nuovamente iscritto nel calendario dell'Assemblea a
partire
da martedì 23 gennaio.
>
>
> (omissis)
>
>
> Sebastiano NERI (AN), relatore, (omissis) Rende nota quindi alla
Commissione una serie di rilievi critici avanzati dall'associazione di
editori di siti Internet che paventa la sostanziale inapplicabilità
della
disciplina che ci si appresta ad approvare in relazione alle norme sulla
registrazione e sull'indicazione del responsabile editoriale; tale
regolamentazione rischia infatti di scoraggiare la creazione in Italia
dei
siti Internet cui si riferisce la normativa medesima. Ribadisce in
conclusione di rimettersi alle valutazioni della Commissione su tutti
gli
emendamenti presentati.
>
>
> Il ministro Piero FASSINO, manifestando apprezzamento per le proposte
avanzate nel corso del dibattito, dichiara la disponibilità del Governo
a
ritirare i suoi emendamenti. Sottolinea tuttavia che l'impostazione che
sembra prevalere in Commissione, basata sulla non punibilità nei casi di
rettifica, fermo restando il risarcimento del danno, rischia di trovare
pochi consensi al Senato, con la conseguenza che il provvedimento
difficilmente riuscirebbe ad essere approvato entro la fine della
legislatura.
>
>
> (omissis)
>
>
> -------------------------------
>
>
> ALLEGATO 2
>
>
> Diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di diffusione. (Anedda C. 7292).
> EMENDAMENTI
>
>
> (omissis)
>
>
> ART. 9.
> Dopo il comma 2 dell'articolo 9, aggiungere i seguenti:
> 2. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è
sostituito dal seguente:
> I giornali, le pubblicazioni delle agenzie d'informazioni e i periodici di
qualsiasi altro genere, anche se diffusi a mezzo di trasmissioni
informatiche o telematiche, devono recare la indicazione:
> del luogo e della data della pubblicazione;
> del nome e del domicilio dello stampatore o della persona responsabile
della gestione della diffusione nel caso di trasmissioni informatiche o
telematiche;
> del nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile.
> 3. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 dopo le
parole: «Ogni giornale o altro periodico» sono inserite le seguenti: «,
anche se diffuso a mezzo di trasmissioni informatiche o telematiche».
> 4. Al comma 1 dell'articolo della legge 8 febbraio 1948, n. 47 dopo le
parole «o altro periodico» sono inserite le seguenti: «anche se diffuso
a
mezzo di trasmissioni informatiche o telematiche».
> 5. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 dopo le
parole: «o periodico», sono inserite le seguenti: «anche se diffuso a
mezzo
di trasmissioni informatiche o telematiche».
> 6. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 le
parole: «Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare
inserire
gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa»,
sono
sostituite dalle seguenti: «Il direttore è tenuto a fare inserire
gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa,
anche
se diffusi a mezzo di trasmissioni informatiche o telematiche».
> 7. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è
inserito il seguente: «Nel caso di cui al primo comma, quando i reati
sono
commessi con trasmissione informatica o telematica sono civilmente
responsabili in solido con gli autori del reato e fra di loro, l'editore
e
la persona responsabile della gestione della diffusione.
> 8. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 dopo le
parole: «o periodico,» sono inserite le seguenti: «anche se diffuso a
mezzo
di trasmissioni informatiche o telematiche».
> 9. 50.Il Governo.
>
>
> -----------------------
>
>
> COME POTREBBE CAMBIARE LA LEGGE SULLA STAMPA
> (le modifiche che stanno per essere apportate sono indicate con lettere
maiuscole).
>
>
> Disposizioni sulla stampa: legge 8 febbraio 1948, n. 47
>
>
> (omissis)
>
>
> Art. 2 - Indicazioni obbligatorie sugli stampati
>
>
> (omissis)
>
>
> I giornali, le pubblicazioni delle agenzie di informazioni e i periodici
di qualsiasi altro genere, ANCHE SE DIFFUSI A MEZZO DI TRASMISSIONI
INFORMATICHE O TELEMATICHE, devono recare la indicazione:
>
>
> del luogo e della data della pubblicazione;
>
>
> del nome e del domicilio dello stampatore O DELLA PERSONA RESPONSABILE
DELLA GESTIONE DELLA DIFFUSIONE NEL CASO DI TRASMISSIONI INFORMATICHE O
TELEMATICHE;
>
>
> Art. 3 - Direttore responsabile
>
>
> Ogni giornale o altro periodico, ANCHE SE DIFFUSO A MEZZO DI TRASMISSIONI
INFORMATICHE O TELEMATICHE, deve avere un direttore responsabile.
>
>
> (omissis)
>
>
> Art. 4 - Proprietario
>
>
> Per poter pubblicare un giornale o altro periodico, ANCHE SE DIFFUSO A
MEZZO DI TRASMISSIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE, il proprietario, se
cittadino italiano residente in Italia, deve possedere gli altri
requisiti
per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.
>
>
> (omissis)
>
>
> Art. 5 - Registrazione
>
>
> Nessun giornale o periodico, ANCHE SE DIFFUSO A MEZZO DI TRASMISSIONI
INFORMATICHE O TELEMATICHE, può essere pubblicato se non sia stato
registrato presso la cancelleria del Tribunale, nella cui circoscrizione
la
pubblicazione deve effettuarsi.
>
>
> (omissis)
>
>
> Art. 8 - Risposte e rettifiche
>
>
> IL DIRETTORE È TENUTO A FARE INSERIRE GRATUITAMENTE NEL QUOTIDIANO O NEL
PERIODICO O NELL'AGENZIA DI STAMPA, ANCHE SE DIFFUSI A MEZZO DI
TRASMISSIONI
INFORMATICHE O TELEMATICHE, le dichiarazioni o le rettifiche dei
soggetti di
cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti
atti
o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o
contrari a verità, purchè le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano
contenuto suscettibile di incriminazione penale.
>
>
> (omissis)
>
>
> Art. 11 - Responsabilità civile
>
>
> Per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili,
in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della
pubblicazione e l'editore.
>
>
> NEL CASO DI CUI AL PRIMO COMMA, QUANDO I REATI SONO COMMESSI CON
TRASMISSIONE INFORMATICA O TELEMATICA SONO CIVILMENTE RESPONSABILI IN
SOLIDO
CON GLI AUTORI DEL REATO E FRA DI LORO, L'EDITORE E LA PERSONA
RESPONSABILE
DELLA GESTIONE DELLA DIFFUSIONE.
>
>
> (omissis)
>
>
> Art. 16 - Stampa clandestina
>
>
> Chiunque intraprende la pubblicazione di un giornale o altro periodico,
ANCHE SE DIFFUSO A MEZZO DI TRASMISSIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE,
senza
che sia stata eseguita la registrazione prescritta dall' art. 5, è
punito
con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire
cinquecentomila.
>
>
> (omissis)
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