Coordinamento Nazionale per la Jugoslavia |
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STATUTO (2019)
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Atto Costitutivo e Statutodella AssociazioneCoordinamento Nazionale per la Jugoslavia – organizzazione non lucrativa di utilità sociale
in sigla: JUGOCOORD onlusoppure: CNJ onlus
ATTO COSTITUTIVO
per scrittura privata registrata dell'Associazione "Coordinamento Nazionale per la Jugoslavia – organizzazione non lucrativa di utilità sociale” (in sigla: JUGOCOORD ONLUS oppure CNJ ONLUS) con sede in Roma, Via di Casal Bruciato 31 (00159)
Il giorno 18/10/2007, con la presente scrittura privata redatta in doppio originale e da valere ad ogni effetto di legge, i sottoscritti signori
Catapano Giuseppe
Martocchia Andrea
Pavičevac Ivan
convengono e stipulano quanto segue:
articolo 1
E' costituita, nel rispetto dei principi democratici costituzionali, l'Associazione "Coordinamento Nazionale per la Jugoslavia, Organizzazione non lucrativa di utilità sociale", in sigla "JUGOCOORD, Onlus" oppure “CNJ, Onlus”.
articolo 2
L'Associazione ha sede in Roma, Via di Casal Bruciato 31 (00159).
L'Assemblea Generale dei Soci potrà istituire sedi secondarie, uffici e recapiti in Italia o all'estero.
articolo 3
La durata, gli obiettivi, l’organizzazione ed il funzionamento dell’Associazione sono disciplinati dallo Statuto sociale letto, approvato e sottoscritto dalle parti, allegato al presente atto quale sua parte integrante.
articolo 4
Il patrimonio della Associazione è costituito: - dalle contribuzioni degli associati; - da lasciti e donazioni di persone fisiche, enti, istituzioni pubbliche e private; - dai beni patrimoniali mobili e immobili; - da eventuali elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati; - da proventi da iniziative aventi carattere economico marginale coerenti con gli scopi sociali. In caso di scioglimento della Associazione il patrimonio è devoluto ad associazioni aventi fini analoghi, salvo diversa destinazione di legge.
articolo 5
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31.12.2007.
articolo 6
Il Consiglio Direttivo, eletto nella Assemblea associativa tenutasi il 18/10/2007 in Roma, risulta così composto:
Tamara Bellone
Andrea Catone
Giuseppe Catapano
Paola Cecchi
Ivana Kerečki
Anita Krstić
Andrea Martocchia
Ivan Pavičevac
Gilberto Vlaic
Di cui
presidente Ivan Pavičevac,
segretario Andrea Martocchia,
tesoriere Anita Krstić.
Tutti accettano gli incarichi, la cui durata in base allo Statuto qui allegato ed a meno di diversa decisione da parte della Assemblea dei soci è di tre anni.
A comporre il Collegio dei garanti (revisori dei conti ed arbitrale) sono chiamati:
Miriam Pellegrini Ferri - Presidente
Spartaco Ferri
Sergio Cararo
Tutti accettano gli incarichi, la cui durata in base allo Statuto qui allegato ed a meno di diversa decisione da parte della Assemblea dei soci è di tre anni.
La composizione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Garanti potrà variare solo in base alle modalità previste nello Statuto della Associazione.
articolo 7
Per quanto non previsto dal presente Atto costitutivo si farà riferimento alle norme vigenti in materia in quanto compatibili.
Statuto
dell'Associazione "Coordinamento Nazionale per la Jugoslavia – organizzazione non lucrativa di utilità sociale”
ART. 1 - COSTITUZIONE
E' costituita l'Associazione "Coordinamento Nazionale per la Jugoslavia, Organizzazione non lucrativa di utilità sociale", in sigla “JUGOCOORD, onlus" oppure “CNJ, onlus”.
Il simbolo della associazione è il profilo stilizzato dello "Stari Most" di Mostar (Bosnia-Erzegovina) su sfondo azzurro, la cui arcata delimita le tre punte superiori di una stella vermiglia bordata giallo-oro, come nella bandiera della Repubblica Federativa Socialista di Jugoslavia, con la scritta "jugocoord Coordinamento Nazionale per la Jugoslavia onlus". Il simbolo è allegato al presente Statuto.
La Associazione può aderire a coordinamenti e ad associazioni sia nazionali che internazionali che perseguano fini consimili o complementari.
Essa ha l’obbligo di fare uso nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “Onlus”.
ART. 2 - SEDE
L'Associazione ha sede in Roma, Via di Casal Bruciato 31 (00159).
L'Assemblea dei Soci potrà istituire sedi secondarie, uffici e recapiti in Italia o all'estero.
ART. 3 – DURATA E LIMITAZIONI
La durata della Associazione è a tempo indeterminato. Lo scioglimento può essere deciso, secondo le modalità previste dall’Art. 14 di questo Statuto, qualora siano ritenuti raggiunti gli obiettivi dell’Associazione o comunque per decisione democratica e largamente condivisa da parte dei soci.
La Associazione non può svolgere attività diverse da quelle tipiche delle ONLUS, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. ART. 4 - OGGETTO E SCOPO
L'Associazione si fonda sui principi democratici costituzionali, è apartitica ed aconfessionale, non ha fini di lucro. Essa è formata da persone, cittadini italiani e stranieri, a vario titolo impegnate sulle problematiche jugoslave, inerenti cioè allo spazio geografico, culturale e politico della disciolta Repubblica Federativa Socialista di Jugoslavia.
Scopo del Coordinamento Nazionale per la Jugoslavia è la continuazione ed il rilancio di tutte le attività culturali, di difesa dei diritti civili e di solidarietà già avviate in Italia prima, durante o subito dopo la aggressione del 1999 contro la Repubblica Federale di Jugoslavia. Tali attività hanno finalità di solidarietà sociale e sono dirette ad arrecare beneficio esclusivamente a soggetti svantaggiati.
Vogliamo stimolare la solidarietà materiale nei confronti delle popolazioni jugoslave, ed in particolare quella rivolta agli abitanti delle aree bombardate da aerei partiti dal nostro suolo nella primavera del 1999, espressa attraverso adozioni a distanza, raccolte di fondi, invio di medicine, vestiti ed altri materiali, gemellaggi, appoggio di vario tipo ai lavoratori di quelle terre. Il CNJ mira inoltre a facilitare la conoscenza reciproca delle varie iniziative di solidarietà e la opera stessa di aiuto ai lavoratori e agli strati più deboli e bisognosi della popolazione di quelle terre, soprattutto verso i profughi vittime di troppi anni di spartizioni artificiose del territorio.
Il CNJ ritiene necessaria una corretta informazione che disveli le cause meno note del disastro balcanico, che smascheri le interferenze imperialiste e gli interessi neocoloniali, che combatta le campagne di demonizzazione contro talune parti in conflitto o contro interi popoli, e collochi in una prospettiva storica il recente e perdurante sfascio della unità jugoslava. Come CNJ ci impegniamo a rendere possibile una maggiore integrazione delle conoscenze storiche, politiche e sociali in materia, a gestire un archivio dove si possano reperire le informazioni spesso introvabili, a pubblicare libri, opuscoli, materiali audiovisivi, a diffondere informazioni via internet o a promuovere specifiche iniziative culturali ed informative.
Dal punto di vista culturale, riteniamo insufficiente la conoscenza della realtà jugoslava e balcanica nel nostro paese, e per questo cerchiamo di diffondere la musica, la letteratura, la storia di quelle terre. Oltre alle iniziative da noi promosse, siamo disposti a coordinare e fare da cassa di risonanza per iniziative organizzate da realtà diverse.
Intendiamo organizzare e gestire momenti di scambio con rappresentanti di associazioni, sindacati, gruppi e movimenti ispirati ai valori jugoslavisti, antifascisti ed internazionalisti presenti nelle varie repubbliche ex-federate. Vorremmo essere un punto di riferimento e di incontro, in Italia, per tutti quegli jugoslavi - di ogni cittadinanza o nazionalità - che hanno rifiutato lo smantellamento sanguinoso del loro paese e ne sono rimasti persino vittime, costretti alla emigrazione o all'isolamento. Costoro, vivendo oggi in Italia, troppo spesso non hanno un ambito culturale-associativo per esprimere la loro identità.
ART. 5 - VALORI FONDATIVI
Il 25 giugno 1991 aveva inizio la guerra contro la Jugoslavia, con aspetti contemporaneamente di guerra di distruzione fratricida e di guerra di assoggettamento imperialista.
Nonostante le sofferenze per le popolazioni locali e nonostante il pesante coinvolgimento internazionale - quest'ultimo, spesso, con effetti assolutamente deleteri - lo scenario con il trascorrere del tempo si è tutt'altro che stabilizzato. E' necessario perciò inquadrare questa difficilissima situazione nel contesto politico più generale, con lo sguardo attento alle dinamiche economiche, alle transizioni in corso anche nei limitrofi Stati balcanici, agli scenari strategici che muovono le vicende dei vari paesi: riforme "strutturali", questione dell'approvvigionamento delle risorse, allargamento a est della UE e della NATO, eccetera.
Il CNJ si fonda su quegli stessi valori su cui è stato fondato mezzo secolo di vita pacifica e di sviluppo della Jugoslavia, contro ogni secessionismo e contro ogni contrapposizione nazionalitaria od etnicistica, a partire dalla Guerra Popolare di Liberazione alla quale, assieme a tutti gli altri, parteciparono anche migliaia di italiani. Con la nostra attività ci prefiggiamo di contribuire anche a rimediare al profondo debito storico e culturale e alla profonda disinformazione sulle vicende jugoslave e del nostro confine orientale che, proprio in Italia, ereditiamo da lunga data, attraverso il nazionalismo italiano post-unitario, le annessioni coloniali ed il fascismo, la guerra fredda, lo smembramento della RFSJ. In questo ci sentiamo in continuità con lo spirito della comune lotta dei partigiani jugoslavi e italiani contro il nazifascismo.
ART. 6 - PATRIMONIO
Il patrimonio della associazione è costituito: - dalle contribuzioni mensili o annuali degli associati; - da lasciti e donazioni di persone fisiche, enti, istituzioni pubbliche e private; - dai beni patrimoniali mobili e immobili; - da eventuali elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati; - da proventi da iniziative aventi carattere economico marginale coerenti con gli scopi sociali.
In caso di scioglimento della associazione il patrimonio è devoluto ad associazioni aventi fini analoghi, salvo diversa destinazione di legge.
ART. 7 - SOCI E MODALITÀ DI ADESIONE
L'adesione alla Associazione è individuale. Il socio di CNJ ONLUS può dedicarsi ad iniziative specifiche e/o locali sulle stesse tematiche affrontate da CNJ ONLUS anche se queste non coinvolgono il CNJ, ed anzi in maniera assolutamente indipendente dal CNJ. Ogni aderente alla Associazione apporta però spunti, informazioni, proposte provenienti dal suo ambito specifico, nell'interesse comune e con lo spirito teso alla crescita collettiva e al raggiungimento degli obiettivi condivisi. Nella Associazione è ampiamente mantenuta l'autonomia delle altre organizzazioni ed istanze cui eventualmente afferiscano gli aderenti, ma l'Associazione è sede primaria di scambio di idee e informazioni, e punto di riferimento per la collaborazione e l'arricchimento reciproco sulle tematiche jugoslave.
Possono aderire tutte le persone che condividano gli scopi della Associazione e contribuiscano a conseguirne gli obiettivi con la loro attività personale, volontaria e gratuita. Sono detti soci fondatori coloro i quali abbiano partecipato alla fondazione della Associazione, pertanto aderendovi entro la data della prima Assemblea Generale dei soci (svoltasi il 18/10/2007 a Roma). Sulla adesione dei nuovi soci decide il Consiglio direttivo sulla base di una richiesta scritta (compilazione di una scheda di adesione, nella quale deve essere specificato il nome di un socio presentatore) e del pagamento di una quota di adesione libera individuale, da versare nei termini e secondo le modalità indicate anno per anno dal Tesoriere nel rispetto delle indicazioni della Assemblea generale dei soci. Il socio può essere esentato dal pagamento della quota di adesione per decisione motivata del Tesoriere, d'accordo con il Consiglio direttivo. I soci possono essere esclusi dalla Associazione solo per comportamenti lesivi della associazione o per il mancato pagamento delle quote associative. Sulla esclusione è ammesso ricorso al Collegio dei garanti di cui al presente Statuto. Ogni socio può abbandonare l'Associazione in due modi: o scegliendo di non rinnovare la adesione (in questo caso la appartenenza alla Associazione viene meno alla data fissata come termine per il pagamento della quota associativa), oppure inviando una lettera motivata di dimissioni all'indirizzo del Presidente (in questo caso la appartenenza alla Associazione viene meno alla data in cui la lettera è ricevuta dal Presidente).
Le prestazioni fornite dagli aderenti sono personali, volontarie e gratuite. I singoli soci non possono chiedere la divisione del Fondo comune ne' pretenderne quota in caso di recesso, esclusione, o, comunque, di cessazione per qualunque altra causa del rapporto associativo. In caso di recesso o morte, ne' i soci ne' i loro eredi possono pretendere alcunchè dall'Associazione, ne' hanno diritto alcuno sul Fondo comune della Associazione.
ART. 8 - ORGANI
Sono organi della associazione: - l'Assemblea generale dei Soci; - il Consiglio Direttivo, del quale sono parte integrante il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere; - il Collegio dei garanti (revisori dei conti ed arbitrale).
Le cariche sociali sono volontarie e gratuite. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Il diritto di voto è posseduto dai tutti e soli i soci maggiorenni.
ART. 9 - ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
L'Assemblea generale dei soci (nel seguito: Assemblea) è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. Essa inoltre, almeno una volta ogni tre anni:
- elegge al suo interno i membri del Consiglio Direttivo, indicando in particolare il Presidente ed il Segretario;
- elegge il Collegio dei garanti (revisori dei conti ed arbitrale), che può essere formato da membri sia esterni che interni.
L'Assemblea può essere riunita e può deliberare anche per:
- approvare le campagne di iniziativa e le linee fondamentali di azione della Associazione;
- ratificare la adesione ad altre associazioni;
- destinare gli utili di gestione comunque denominati;
- delineare gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- sciogliere e liquidare l'Associazione e devolverne il patrimonio.
L'Assemblea è convocata dal Presidente, d'accordo con il Consiglio Direttivo, oppure se ne è fatta richiesta da almeno un quarto (1/4) degli aderenti, oppure dal Collegio dei garanti. La convocazione è fatta a cura del Segretario mediante lettera convenzionale o elettronica riportante l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita (o consegnata personalmente) a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal Libro degli Aderenti all'Associazione, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo e al Collegio dei garanti almeno quindici giorni prima dell'adunanza.
L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti soci pari almeno alla metà dei suoi membri. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente o da altro membro del Consiglio Direttivo all'uopo designato. Ogni aderente all'Associazione ha diritto a un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all'Associazione che non sia amministratore, revisore o dipendente della stessa. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di una delega.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In casi specifici, decisi dal Consiglio direttivo e nelle modalità eventualmente spiegate nella lettera di convocazione, è ammesso il voto per corrispondenza.
Per la elezione del Presidente, l'approvazione dei Regolamenti, avanzi netti di gestione, occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.
L'assemblea deve essere convocata in forma straordinaria per deliberare su modifiche allo Statuto, durata della associazione e nomina dei liquidatori. In sede straordinaria l'assemblea si costituisce e delibera in ottemperanza alle disposizioni previste in materia dalle norme del Codice Civile.
ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di tre a un massimo di undici membri. I Consiglieri devono essere aderenti all'Associazione, durano in carica per tre anni a meno di diversa disposizione da parte dell'Assemblea, e sono rieleggibili.
In caso di cessazione di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato; chi venga eletto in luogo del consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.
Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria ad eccezione degli atti esplicitamente propri della Assemblea dei soci e del presidente. Inoltre, il Consiglio Direttivo è tenuto a predisporre annualmente il bilancio preventivo e consuntivo.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre consiglieri o dal Collegio dei Revisori dei Conti ed Arbitrale. La convocazione è fatta mediante lettera convenzionale o elettronica, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita (o consegnata personalmente) a tutti i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio almeno otto giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, da un altro membro del Consiglio Direttivo su designazione dei presenti.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti soci pari ad almeno la metà dei suoi membri. Le deliberazioni, di cui si redige apposito verbale, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
I membri del Collegio dei Revisori dei Conti ed Arbitrale hanno il diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, tranne il diritto di voto.
ART. 10.1 - IL SEGRETARIO
Il Segretario del Consiglio Direttivo è anche Segretario della associazione. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, nonché del libro degli Aderenti all'Associazione. Il Segretario è incaricato della supervisione (verifica, messa in circolazione a richiesta, archiviazione) di tutte le comunicazioni dell'Associazione effettuate con qualsiasi mezzo tanto verso l'esterno quanto all'interno della stessa, da qualsivoglia istanza (che si tratti di una carica o della Associazione nel suo insieme, cioè della Assemblea), fatta salva la responsabilità del loro contenuto.
ART. 10.1.1 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, il Segretario tiene per l'Associazione i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti nonché il libro degli Aderenti all'Associazione. I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.
ART. 10.2 - IL PRESIDENTE
Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente della associazione. Il Presidente dell'Associazione viene eletto ogni due anni dalla Assemblea generale dei soci. Il Presidente può essere rieletto, senza limitazioni, oppure può essere sfiduciato dalla Assemblea generale su mozione votata a maggioranza assoluta.
Il Presidente della associazione ha la rappresentanza legale e la firma sociale, può riscuotere da enti, istituzioni o privati pagamenti di qualsiasi genere, rilasciando quietanza liberatoria, e sottoscrizioni; può aprire conti correnti bancari e postali intestati alla associazione o delegare terze persone ad aprirli; rappresenta la associazione in giudizio e nomina procuratori legali, firma convenzioni o accordi con enti pubblici o privati di qualsiasi natura, riconosce la formazione di comitati locali; sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto; convoca il Consiglio direttivo e la Assemblea dei soci e compie ogni atto necessario alla ordinaria amministrazione della associazione e alla realizzazione degli scopi sociali.
Il Presidente, inoltre, può compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
In caso di sua assenza, impedimento o cessazione, il Presidente è sostituito da un membro del Consiglio direttivo, designato da quest'ultimo organo, fino alla prima successiva Assemblea dell'Associazione.
ART. 10.3 - IL TESORIERE
Il Tesoriere della associazione viene nominato dal Presidente tra i soci effettivi appartenenti al Consiglio Direttivo, con l'accordo dei membri di quest'ultimo. Il Tesoriere cura la predisposizione del bilancio da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.
ART. 11 - IL COLLEGIO DEI GARANTI (REVISORI DEI CONTI ED ARBITRALE)
Il Collegio dei garanti, ovvero dei revisori dei conti ed arbitrale, è composto da tre membri effettivi scelti dalla Assemblea anche tra persone non aderenti alla Associazione stessa.
Il Collegio dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti.
Compito del Collegio è il controllo della contabilità sociale. I suoi membri all'occorrenza redigono relazioni riguardanti il bilancio annuale, accertano la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e titoli di proprietà della associazione e possono procedere in qualunque momento ad atti di ispezione.
Ulteriori compiti del Collegio sono i seguenti:
- esaminare le questioni attinenti i diritti e i doveri delle/dei singoli soci;
- garantire il rispetto delle regole di funzionamento della democrazia interna e l'attuazione dello Statuto;
- adottare misure disciplinari nei casi di violazione dello Statuto;
- formulare proposte per il superamento di conflitti tra gli organismi dirigenti e adottare misure per risolverle;
- esprimere pareri sull'interpretazione delle norme statutarie;
- esprimere pareri sulle proposte di scioglimento degli organismi dirigenti o della Associazione stessa.
I membri del Collegio non possono far parte del Consiglio Direttivo. Essi possono tuttavia partecipare alla riunioni ed alle attività di ogni organo della Associazione, ma in queste sedi non acquistano diritto di voto a meno che non ne abbiano già titolo a livello individuale.
In caso di cessazione di un membro del Collegio, il Collegio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il membro cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sua sostituzione; chi venga eletto dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il membro cessato. Se per qualsiasi motivo cessano due membri, l'intero Collegio dei garanti si intende decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione.
ART. 12 - BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO
Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e consuntivo. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. I bilanci debbono essere messi a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura almeno 15 giorni prima della loro votazione. ART. 13 - AVANZI DI GESTIONE
All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
ART. 14 - SCIOGLIMENTO
Addivenendosi per qualsiasi causa ed in un qualsiasi momento allo scioglimento dell'associazione, l'Assemblea convocata in seduta straordinaria stabilirà le modalità della liquidazione e della devoluzione dei beni residui, nominando uno o più liquidatori e determinandone i poteri. In caso di scioglimento della associazione il patrimonio è devoluto ad associazioni aventi fini analoghi, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 15 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Qualunque controversia dovesse insorgere in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo sulla nomina dell'arbitro si provvederà in merito per il tramite del Presidente del Tribunale di Roma.
ART. 16 - RINVIO ALLA LEGGE
Per quanto non previsto dal presente Statuto si farà riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile, nonché alle norme vigenti in materia di Enti non profit.
FIRME PER PRESA VISIONE ED APPROVAZIONE
nome e cognome firma documento di riconoscimento
Tamara Bellone
Andrea Catone
Giuseppe Catapano
Paola Cecchi
Ivana Kerečki
Anita Krstić
Andrea Martocchia
Ivan Pavičevac
Gilberto Vlaic
Miriam Pellegrini Ferri
Spartaco Ferri
Sergio Cararo
ALLEGATO: simbolo della associazione
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Quello che segue è l'originario Documento Costitutivo del CNJ, adottato prima della formalizzazione come ONLUS (novembre 2007) e da allora decaduto:
DOCUMENTO COSTITUTIVO Il CNJ e' formato da persone a vario titolo impegnate sulle problematiche jugoslave, inerenti cioe' allo spazio geografico, culturale e politico della disciolta Repubblica Federativa Socialista di Jugoslavia. Un Coordinamento Nazionale si e' reso necessario per continuare in maniera proficua e anzi, se possibile, rilanciare tutte le attivita' che, nei nostri rispettivi ambiti, abbiamo avviato. Tra queste attivita' ricordiamo: 1. SOLIDARIETA' Consideriamo
importante la solidarieta' materiale nei
confronti delle popolazioni jugoslave, e in
particolare verso i cittadini della attuale
Repubblica Federale di Jugoslavia bombardata
da aerei partiti dal nostro suolo nella
primavera del 1999, espressa attraverso
adozioni a distanza, raccolte di fondi, invio
di medicine, vestiti ed altri materiali,
gemellaggi, appoggio di vario tipo ai
lavoratori di quelle terre. Tale solidarieta'
non e' da noi intesa in senso meramente
umanitario, bensi' come espressione del nostro
sentimento internazionalista e della
nostra condanna nei confronti degli atti
(politici, diplomatici, militari) di cui il
nostro paese si e' reso responsabile e
per i quali gli jugoslavi hanno diritto
all'indennizzo. 2. INFORMAZIONE Il CNJ ritiene
necessaria la controinformazione, per
disvelare le cause meno note del disastro
balcanico degli ultimi dieci anni, smascherare
le interferenze imperialiste e gli interessi
neocoloniali, combattere le campagne di
demonizzazione contro talune parti in
conflitto o contro interi popoli, nonche' per
collocare in una prospettiva storica il
recente e perdurante sfascio della unita'
jugoslava. 3. CULTURA Riteniamo insufficiente la conoscenza della realta' jugoslava e balcanica nel nostro paese, e per questo cerchiamo di diffonderla attraverso la musica, la letteratura, la storia di quelle terre. Oltre alle iniziative da noi promosse, siamo disposti a coordinare e fare da cassa di risonanza per iniziative organizzate da realta' locali. 4. POLITICA E' a nostro
avviso necessario mantenere stabili rapporti
con le sinistre sociali e politiche delle
varie repubbliche jugoslave, e ci
prefiggiamo per questo di essere in Italia un
referente unitario ed affidabile. 5. AMICIZIA Vorremmo essere un punto di riferimento e di incontro, in Italia, per tutti quegli jugoslavi - di ogni cittadinanza o nazionalita' - che hanno rifiutato lo smantellamento sanguinoso del loro paese e ne sono rimasti persino vittime, costretti alla emigrazione o all'isolamento. Costoro, vivendo oggi in Italia, troppo spesso non hanno un ambito culturale-associativo per esprimere la loro identita'. Il 25 giugno 2001 ricorreva il decimo anniversario dall'inizio della guerra nei Balcani, che e' contemporaneamente una guerra di distruzione fratricida e una guerra di assoggettamento imperialista. Nonostante le sofferenze per le popolazioni locali e nonostante il pesante coinvolgimento internazionale - quest'ultimo, spesso, con effetti assolutamente deleteri - lo scenario con il trascorrere del tempo si e' tutt'altro che stabilizzato. E' necessario percio' inquadrare questa difficilissima situazione attuale nel contesto politico piu' generale, con lo sguardo attento alle dinamiche economiche, alle transizioni in corso anche nei limitrofi Stati balcanici, agli scenari strategici che muovono le vicende dei vari paesi: riforme "strutturali", questione dell'approvvigionamento delle risorse, allargamento a est della UE e della NATO eccetera. Il CNJ si fonda
su quegli stessi valori su cui e' stato
fondato mezzo secolo di vita pacifica e di
sviluppo della Jugoslavia, contro ogni
secessionismo e contro ogni contrapposizione
nazionalitaria od etnicistica, a partire dalla
Guerra Popolare di Liberazione alla quale,
assieme a tutti gli altri, parteciparono anche
migliaia di italiani. Con la nostra attivita'
ci prefiggiamo di contribuire anche a
rimediare al profondo debito storico e L'adesione al CNJ e' individuale. In questa maniera ognuno puo' distinguere l'eventuale adesione a questa iniziativa nazionale dal proseguimento delle sue iniziative specifiche, che potranno andare avanti in perfetta autonomia. Ogni aderente porta pero' sul piano nazionale spunti, informazioni, iniziative provenienti dal suo ambito specifico. Nel CNJ e' ampiamente mantenuta l'autonomia politica ed organizzativa delle singole istanze, ma per queste ultime il CNJ e' sede di scambio di idee e informazioni, e punto di riferimento per la collaborazione e l'arricchimento reciproco.
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