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COORDINAMENTO NAZIONALE PER LA JUGOSLAVIA

ITALIJANSKA KOORDINACIJA ZA JUGOSLAVIJU



 
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Documento
Costitutivo
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DECRETO-LEGGE 24 LUGLIO 1992, n. 350
(GU n. 176 del 28/07/1992)

convertito in Legge 390 nel settembre 1992




INTERVENTI STRAORDINARI DI CARATTERE UMANITARIO A FAVORE DEGLI SFOLLATI DELLE REPUBBLICHE SORTE NEI TERRITORI DELLA EX JUGOSLAVIA, NONCHÉ MISURE URGENTI IN MATERIA DI RAPPORTI INTERNAZIONALI E DI ITALIANI ALL'ESTERO.
Materia: ASSISTENZA PREVIDENZA SOCIALE

URN: urn:nir:stato:decreto.legge:1992-07-24;350

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI GLI ARTICOLI 77 E 87 DELLA COSTITUZIONE;

RITENUTA LA STRAORDINARIA NECESSITÀ ED URGENZA DI ADOTTARE DISPOSIZIONI PER FRONTEGGIARE LE PARTICOLARI ESIGENZE DEI PROFUGHI SFOLLATI DA ZONE DELL'EX FEDERAZIONE JUGOSLAVA, SOPRATTUTTO ATTRAVERSO INTERVENTI STRAORDINARI DI CARATTERE UMANITARIO, NONCHÉ PER ASSICURARE L'ORGANIZZAZIONE DELLA PRESIDENZA ITALIANA DELL'UNIONE DELL'EUROPA OCCIDENTALE, LA COSTITUZIONE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE NELLE ZONE DI CONFINE NORD-ORIENTALE E NELL'ADRIATICO, IL FINANZIAMENTO DELLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO GENERALE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO, DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AL PROGRAMMA EUREKA E DELL'ATTIVITÀ DELL'AGENZIA SPAZIALE ITALIANA;

VISTA LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, ADOTTATA NELLA RIUNIONE DEL 24 LUGLIO 1992;

SULLA PROPOSTA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DEL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, DI CONCERTO CON I MINISTRI DELL'INTERNO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO, DELLA DIFESA, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA E PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE;

E M A N A

IL SEGUENTE DECRETO-LEGGE:

CAPO I INTERVENTI A FAVORE DEGLI SFOLLATI DELLE REPUBBLICHE SORTE NEI TERRITORI DELLA EX JUGOSLAVIA

ART. 1. INTERVENTI STRAORDINARI

1 .  PER FAR FRONTE ALLA GRAVE SITUAZIONE IN CUI SI TROVANO GLI SFOLLATI DELLE REPUBBLICHE SORTE NEI TERRITORI DELLA EX JUGOSLAVIA, IL GOVERNO È AUTORIZZATO AD EFFETTUARE INTERVENTI DI CARATTERE STRAORDINARIO. ESSI SONO AGGIUNTIVI RISPETTO A QUELLI EFFETTUABILI AI SENSI DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE.

2 .  GLI INTERVENTI STRAORDINARI SONO DIRETTI A CONTRIBUIRE A FRONTEGGIARE LE NECESSITÀ DI SOCCORSO, DI ACCOGLIENZA ED ASSISTENZA DEGLI SFOLLATI NEL TERRITORIO DELLE REPUBBLICHE DI CUI AL COMMA 1, ANCHE ATTRAVERSO LA PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE DI ORGANISMI INTERNAZIONALI.

3 .  GLI INTERVENTI STRAORDINARI SONO INOLTRE DIRETTI A FRONTEGGIARE LE ESIGENZE DEGLI SFOLLATI DI CUI AL COMMA 1 ACCOLTI SUL TERRITORIO NAZIONALE, CONNESSE ALLA RICEZIONE, AL TRASPORTO, ALL'ALLOGGIO, AL VITTO, AL VESTIARIO, ALL'ASSISTENZA IGIENICO SANITARIA, ALL'ASSISTENZA SOCIO-ECONOMICA, E A QUELLA IN FAVORE DEI MINORI NON ACCOMPAGNATI, NONCHÉ AL RIMPATRIO O TRASFERIMENTO DEGLI STESSI.

4 .  PER LE FINALITÀ DI CUI AL PRESENTE CAPO E PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONSEGUENTI INTERVENTI, IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PROMUOVE E COORDINA L'ATTIVITÀ DEI MINISTRI COMPETENTI, DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, DEGLI ENTI LOCALI, DELLA CROCE ROSSA ITALIANA E DI OGNI ALTRA ISTITUZIONE E ORGANIZZAZIONE OPERANTE PER FINALITÀ UMANITARIE.

5 .  GLI INTERVENTI SONO PROMOSSI D'INTESA CON LE AMMINISTRAZIONI COMPETENTI. PER LE FINALITÀ DI CUI AL COMMA 3 SONO PRIORITARIAMENTE UTILIZZATI IMMOBILI O AREE DEMANIALI E ALTRI EDIFICI DI PROPRIETÀ PUBBLICA, ALL'UOPO MANTENUTI O RIMESSI IN EFFICIENZA, COMPATIBILMENTE ALLE ESIGENZE DA FRONTEGGIARE.

ART. 2. CONTROLLO DEGLI INGRESSI

1 .  IL MINISTERO DELL'INTERNO, FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO E DELLA SICUREZZA DELLO STATO, CURA L'AVVIO DEGLI SFOLLATI ALLE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA INDIVIDUATE SUL TERRITORIO NAZIONALE SECONDO LE PRIORITÀ DELL'ARTICOLO 1.

2 .  GLI ORGANI DI POLIZIA DI FRONTIERA, SULLA BASE DELLA PREVIA VERIFICA DELLA PROVENIENZA DEI SOGGETTI DAI TERRITORI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, E SALVA L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN VIGORE CIRCA L'ESISTENZA DI CIRCOSTANZE OSTATIVE ALL'ENTRATA IN ITALIA, POSSONO RILASCIARE UN NULLA OSTA PROVVISORIO DI INGRESSO IN TERRITORIO NAZIONALE, VALIDO SESSANTA GIORNI, NEI LIMITI QUANTITATIVI E IN CONFORMITÀ ALLE DIRETTIVE FISSATE DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

ART. 3. FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI

1 .  PER FAR FRONTE AGLI INTERVENTI STRAORDINARI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, È AUTORIZZATA LA SPESA DI LIRE 125 MILIARDI PER L'ANNO 1992, DA STANZIARE IN APPOSITO CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. LE SOMME NON IMPEGNATE NELL'ANNO POSSONO ESSERLO NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO SUCCESSIVO.

2 .  I CONTRIBUTI E I VERSAMENTI DI FONDI DI ENTI E PRIVATI SPECIFICAMENTE DESTINATI AL SOCCORSO DEGLI SFOLLATI STRANIERI AFFLUISCONO ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER ESSERE RIASSEGNATI, CON DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO, AL CAPITOLO DI CUI AL COMMA 1.

3 .  IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI CURA L'INVIO DEGLI AIUTI IN NATURA NEI TERRITORI DELLE REPUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, IN ACCORDO CON LE ALTRE AMMINISTRAZIONI COMPETENTI. IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI CURA LE NECESSARIE INTESE CON LE COMPETENTI AUTORITÀ DEI PAESI INTERESSATI E CON GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI.

4 .  AI FINI DELLE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO SI APPLICANO L'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE 24 FEBBRAIO 1992, N. 225, E LE DISPOSIZIONI IVI RICHIAMATE.

ART. 4. ORDINI DI ACCREDITAMENTO

1 .  PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI CONNESSI CON LE ATTIVITÀ INDICATE NEL PRESENTE CAPO, IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI RIPARTISCE LE DISPONIBILITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 1, TRA LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE, CHE PROVVEDONO ALLE ATTIVITÀ DI RISPETTIVA COMPETENZA A MEZZO DEI PREFETTI O DI ALTRI FUNZIONARI PREPOSTI AD UFFICI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, CON ORDINI DI ACCREDITAMENTO ANCHE IN DEROGA AI LIMITI DI SOMMA STABILITI DALLE NORME SULLA CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO.

2 .  I FUNZIONARI DI CUI AL COMMA 1, DELEGATI DAI MINISTRI COMPETENTI AD IMPEGNARE E ORDINARE SPESE POSTE A CARICO DELL'AUTORIZZAZIONE DI SPESA DI CUI ALL'ARTICOLO 3, SONO TENUTI A RENDERE, PER SEMESTRI, I RENDICONTI AMMINISTRATIVI ALLE COMPETENTI RAGIONERIE REGIONALI DELLO STATO UNITAMENTE AD UNA RELAZIONE.

ART. 5. ORDINANZE

1 .  IN CASO DI EMERGENZA NON FRONTEGGIABILE CON I MEZZI DISPONIBILI IN VIA ORDINARIA, IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, PREVIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CON LA QUALE VENGONO INDICATI I MEZZI DI FINANZIAMENTO NECESSARI, RICHIEDE AL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE L'ADOZIONE DI ORDINANZE IN DEROGA ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, AI SENSI DELLA LEGGE 24 FEBBRAIO 1992, N. 225.

ART. 6. COPERTURA FINANZIARIA

1 .  ALL'ONERE DERIVANTE DALL'ATTUAZIONE DEL PRESENTE CAPO, PARI A LIRE 125 MILIARDI PER L'ANNO 1992, SI PROVVEDE MEDIANTE CORRISPONDENTE RIDUZIONE DELLO STANZIAMENTO ISCRITTO SUL CAPITOLO 6856 DELLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL TESORO, PER IL MEDESIMO ANNO, ALL'UOPO PARZIALMENTE UTILIZZANDO LO SPECIFICO ACCANTONAMENTO "INTERVENTI CONNESSI CON I FENOMENI DELL'IMMIGRAZIONE, DEI RIFUGIATI E DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO".

2 .  IL MINISTRO DEL TESORO È AUTORIZZATO AD APPORTARE, CON PROPRI DECRETI, LE OCCORRENTI VARIAZIONI DI BILANCIO.

DATO A ROMA, ADDÌ 24 LUGLIO 1992
SCALFARO
AMATO, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SCOTTI, MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
MANCINO, MINISTRO DELL'INTERNO
REVIGLIO, MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
BARUCCI, MINISTRO DEL TESORO
ANDÒ, MINISTRO DELLA DIFESA
FONTANA, MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
FACCHIANO, MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
VISTO, IL GUARDASIGILLI: MARTELLI


 



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