INTERVENTI
STRAORDINARI DI
CARATTERE UMANITARIO A FAVORE DEGLI
SFOLLATI DELLE REPUBBLICHE SORTE
NEI
TERRITORI DELLA EX JUGOSLAVIA, NONCHÉ
MISURE URGENTI IN MATERIA
DI RAPPORTI
INTERNAZIONALI E DI ITALIANI ALL'ESTERO.
Materia: ASSISTENZA PREVIDENZA
SOCIALE
URN: urn:nir:stato:decreto.legge:1992-07-24;350
Preambolo
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
VISTI GLI
ARTICOLI 77 E 87 DELLA COSTITUZIONE;
RITENUTA LA
STRAORDINARIA NECESSITÀ ED URGENZA DI
ADOTTARE DISPOSIZIONI PER
FRONTEGGIARE LE
PARTICOLARI ESIGENZE DEI PROFUGHI
SFOLLATI DA ZONE DELL'EX FEDERAZIONE
JUGOSLAVA, SOPRATTUTTO ATTRAVERSO
INTERVENTI STRAORDINARI DI CARATTERE
UMANITARIO, NONCHÉ PER ASSICURARE
L'ORGANIZZAZIONE DELLA
PRESIDENZA ITALIANA
DELL'UNIONE DELL'EUROPA OCCIDENTALE, LA
COSTITUZIONE DEL COMITATO
INTERMINISTERIALE DI COORDINAMENTO DELLE
ATTIVITÀ DI
COOPERAZIONE NELLE ZONE DI
CONFINE NORD-ORIENTALE E NELL'ADRIATICO,
IL FINANZIAMENTO DELLE
ELEZIONI DEL
CONSIGLIO GENERALE DEGLI ITALIANI
ALL'ESTERO, DELLA PARTECIPAZIONE
ITALIANA AL
PROGRAMMA EUREKA E DELL'ATTIVITÀ
DELL'AGENZIA SPAZIALE ITALIANA;
VISTA LA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI, ADOTTATA NELLA RIUNIONE DEL
24 LUGLIO
1992;
SULLA PROPOSTA
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI E DEL MINISTRO DEGLI AFFARI
ESTERI,
DI CONCERTO CON I MINISTRI DELL'INTERNO,
DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA, DEL TESORO, DELLA DIFESA,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA E PER IL
COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE
CIVILE;
E M A N A
IL SEGUENTE
DECRETO-LEGGE:
CAPO
I
INTERVENTI A FAVORE DEGLI SFOLLATI DELLE
REPUBBLICHE SORTE NEI
TERRITORI
DELLA EX JUGOSLAVIA
ART. 1. INTERVENTI
STRAORDINARI
1 . PER FAR FRONTE ALLA GRAVE
SITUAZIONE IN CUI SI TROVANO GLI
SFOLLATI
DELLE REPUBBLICHE SORTE NEI TERRITORI
DELLA EX JUGOSLAVIA, IL GOVERNO
È
AUTORIZZATO AD EFFETTUARE INTERVENTI DI
CARATTERE STRAORDINARIO. ESSI
SONO
AGGIUNTIVI RISPETTO A QUELLI EFFETTUABILI
AI SENSI DELLA LEGISLAZIONE
VIGENTE.
2 . GLI INTERVENTI STRAORDINARI
SONO DIRETTI A CONTRIBUIRE A
FRONTEGGIARE
LE NECESSITÀ DI SOCCORSO, DI ACCOGLIENZA
ED ASSISTENZA DEGLI
SFOLLATI NEL
TERRITORIO DELLE REPUBBLICHE DI CUI AL
COMMA 1, ANCHE ATTRAVERSO LA
PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE DI ORGANISMI
INTERNAZIONALI.
3 . GLI INTERVENTI STRAORDINARI
SONO INOLTRE DIRETTI A
FRONTEGGIARE LE
ESIGENZE DEGLI SFOLLATI DI CUI AL COMMA 1
ACCOLTI SUL TERRITORIO
NAZIONALE,
CONNESSE ALLA RICEZIONE, AL TRASPORTO,
ALL'ALLOGGIO, AL VITTO, AL
VESTIARIO,
ALL'ASSISTENZA IGIENICO SANITARIA,
ALL'ASSISTENZA SOCIO-ECONOMICA, E A
QUELLA
IN FAVORE DEI MINORI NON ACCOMPAGNATI,
NONCHÉ AL RIMPATRIO O
TRASFERIMENTO
DEGLI STESSI.
4 . PER LE FINALITÀ DI CUI AL
PRESENTE CAPO E PER
L'EFFETTUAZIONE DEI
CONSEGUENTI INTERVENTI, IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI
PROMUOVE E
COORDINA L'ATTIVITÀ DEI MINISTRI
COMPETENTI, DELLE
AMMINISTRAZIONI DELLO STATO,
DEGLI ENTI LOCALI, DELLA CROCE ROSSA
ITALIANA E DI OGNI ALTRA
ISTITUZIONE E
ORGANIZZAZIONE OPERANTE PER FINALITÀ
UMANITARIE.
5 . GLI INTERVENTI SONO PROMOSSI
D'INTESA CON LE
AMMINISTRAZIONI
COMPETENTI. PER LE FINALITÀ DI CUI AL
COMMA 3 SONO
PRIORITARIAMENTE UTILIZZATI
IMMOBILI O AREE DEMANIALI E ALTRI EDIFICI
DI PROPRIETÀ PUBBLICA,
ALL'UOPO
MANTENUTI O RIMESSI IN EFFICIENZA,
COMPATIBILMENTE ALLE ESIGENZE DA
FRONTEGGIARE.
ART. 2. CONTROLLO DEGLI
INGRESSI
1 . IL MINISTERO DELL'INTERNO,
FATTE SALVE LE COMPETENZE IN
MATERIA DI
TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO E DELLA
SICUREZZA DELLO STATO, CURA L'AVVIO
DEGLI
SFOLLATI ALLE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA
INDIVIDUATE SUL TERRITORIO
NAZIONALE
SECONDO LE PRIORITÀ DELL'ARTICOLO 1.
2 . GLI ORGANI DI POLIZIA DI
FRONTIERA, SULLA BASE DELLA PREVIA
VERIFICA
DELLA PROVENIENZA DEI SOGGETTI DAI
TERRITORI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, E
SALVA
L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN
VIGORE CIRCA L'ESISTENZA DI
CIRCOSTANZE
OSTATIVE ALL'ENTRATA IN ITALIA, POSSONO
RILASCIARE UN NULLA OSTA
PROVVISORIO DI
INGRESSO IN TERRITORIO NAZIONALE, VALIDO
SESSANTA GIORNI, NEI LIMITI
QUANTITATIVI E IN CONFORMITÀ ALLE
DIRETTIVE FISSATE DAL
CONSIGLIO DEI MINISTRI.
ART. 3. FINANZIAMENTO
DEGLI
INTERVENTI
1 . PER FAR FRONTE AGLI INTERVENTI
STRAORDINARI DI CUI
ALL'ARTICOLO 1, È
AUTORIZZATA LA SPESA DI LIRE 125 MILIARDI
PER L'ANNO 1992, DA STANZIARE
IN
APPOSITO CAPITOLO DELLO STATO DI
PREVISIONE DELLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI
MINISTRI. LE SOMME NON IMPEGNATE NELL'ANNO
POSSONO ESSERLO
NELL'ESERCIZIO
FINANZIARIO SUCCESSIVO.
2 . I CONTRIBUTI E I VERSAMENTI DI
FONDI DI ENTI E PRIVATI
SPECIFICAMENTE
DESTINATI AL SOCCORSO DEGLI SFOLLATI
STRANIERI AFFLUISCONO ALL'ENTRATA
DEL BILANCIO
DELLO STATO PER ESSERE RIASSEGNATI, CON
DECRETO DEL MINISTRO DEL
TESORO, AL
CAPITOLO DI CUI AL COMMA 1.
3 . IL MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI CURA L'INVIO DEGLI AIUTI
IN NATURA
NEI TERRITORI DELLE REPUBBLICHE DI CUI
ALL'ARTICOLO 1, IN ACCORDO CON
LE ALTRE
AMMINISTRAZIONI COMPETENTI. IL MINISTERO
DEGLI AFFARI ESTERI CURA LE
NECESSARIE
INTESE CON LE COMPETENTI AUTORITÀ DEI
PAESI INTERESSATI E CON
GLI ORGANISMI
INTERNAZIONALI.
4 . AI FINI DELLE ATTIVITÀ DI
VOLONTARIATO SI APPLICANO
L'ARTICOLO 18
DELLA LEGGE 24 FEBBRAIO 1992, N. 225, E LE
DISPOSIZIONI IVI RICHIAMATE.
ART. 4. ORDINI DI
ACCREDITAMENTO
1 . PER L'ATTUAZIONE DEGLI
INTERVENTI CONNESSI CON LE
ATTIVITÀ INDICATE
NEL PRESENTE CAPO, IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI RIPARTISCE
LE
DISPONIBILITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA
1, TRA LE
AMMINISTRAZIONI
INTERESSATE, CHE PROVVEDONO ALLE ATTIVITÀ
DI RISPETTIVA
COMPETENZA A MEZZO DEI
PREFETTI O DI ALTRI FUNZIONARI PREPOSTI AD
UFFICI DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, CON ORDINI DI
ACCREDITAMENTO ANCHE IN DEROGA AI LIMITI
DI
SOMMA STABILITI DALLE NORME SULLA
CONTABILITÀ GENERALE DELLO
STATO.
2 . I FUNZIONARI DI CUI AL COMMA 1,
DELEGATI DAI MINISTRI
COMPETENTI AD
IMPEGNARE E ORDINARE SPESE POSTE A CARICO
DELL'AUTORIZZAZIONE DI SPESA
DI CUI
ALL'ARTICOLO 3, SONO TENUTI A RENDERE, PER
SEMESTRI, I RENDICONTI
AMMINISTRATIVI ALLE COMPETENTI RAGIONERIE
REGIONALI DELLO STATO
UNITAMENTE AD
UNA RELAZIONE.
ART. 5. ORDINANZE
1 . IN CASO DI EMERGENZA NON
FRONTEGGIABILE CON I MEZZI
DISPONIBILI IN VIA
ORDINARIA, IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI, PREVIA
DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI CON LA QUALE
VENGONO INDICATI I MEZZI DI
FINANZIAMENTO
NECESSARI, RICHIEDE AL MINISTRO PER IL
COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE
CIVILE
L'ADOZIONE DI ORDINANZE IN DEROGA ALLE
DISPOSIZIONI VIGENTI, AI SENSI
DELLA
LEGGE 24 FEBBRAIO 1992, N. 225.
ART. 6. COPERTURA
FINANZIARIA
1 . ALL'ONERE DERIVANTE
DALL'ATTUAZIONE DEL PRESENTE CAPO, PARI
A LIRE 125
MILIARDI PER L'ANNO 1992, SI PROVVEDE
MEDIANTE CORRISPONDENTE RIDUZIONE
DELLO
STANZIAMENTO ISCRITTO SUL CAPITOLO 6856
DELLO STATO DI PREVISIONE DEL
MINISTERO
DEL TESORO, PER IL MEDESIMO ANNO, ALL'UOPO
PARZIALMENTE UTILIZZANDO LO
SPECIFICO ACCANTONAMENTO "INTERVENTI
CONNESSI CON I FENOMENI
DELL'IMMIGRAZIONE, DEI RIFUGIATI E DEGLI
ITALIANI ALL'ESTERO".
2 . IL MINISTRO DEL TESORO È
AUTORIZZATO AD APPORTARE,
CON PROPRI DECRETI,
LE OCCORRENTI VARIAZIONI DI BILANCIO.
DATO
A ROMA,
ADDÌ 24 LUGLIO 1992
SCALFARO
AMATO, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
SCOTTI, MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
MANCINO, MINISTRO DELL'INTERNO
REVIGLIO, MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
BARUCCI, MINISTRO DEL TESORO
ANDÒ, MINISTRO DELLA DIFESA
FONTANA, MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E
DELLA RICERCA SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA
FACCHIANO, MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
VISTO, IL GUARDASIGILLI: MARTELLI