Informazione
RETROSPETTIVA SULLA STRAGE MEDIATICA DI RACAK,
la provocazione congiunta di UCK ed OSCE per far salire la tensione
alle stelle in Kosmet alla vigilia dei bombardamenti della NATO
la provocazione congiunta di UCK ed OSCE per far salire la tensione
alle stelle in Kosmet alla vigilia dei bombardamenti della NATO
>
> Con preghiera di diffusione
>
> Ulteriori informazioni alle URL:
> http://www.berliner-geschichtswerkstatt.de
> http://www.zwangsarbeit-forschung.de
>
> ---
>
>
> Ministero Federale delle Finanze
>
> L'Incaricato del Cancelliere Federale per la
>
> Divisione V B 2Fondazione Memoria, Responsabilità e
> Futuro
>
> Gruppo di lavoro interministeriale
>
> Agosto 2000
>
> Scheda informativa relativa alle prestazioni di indennizzo per ex
> lavoratori forzati
>
> IFondazione "Memoria, Responsabilità e Futuro":
>
> Durante il regime nazionalsocialista e la Seconda Guerra Mondiale,
> circa 8 milioni di lavoratori forzati vennero impiegati, a condizioni
> prevalentemente inumane, sul territorio del Reich e nelle zone
> occupate dalla Germania. In molti casi, i perseguitati vennero
> derubati dei loro beni. Con la Fondazione "Memoria, Responsabilità e
> Futuro", delle imprese tedesche e la Repubblica Federale di Germania
> intendono sottolineare la loro responsabilità storica e morale per
> questi avvenimenti nonché completare i regimi di risarcimento già
> esistenti. La Fondazione intende fornire un aiuto agli ex lavoratori
> forzati e ad altre vittime del nazionalsocialismo in maniera
> non-burocratica e soprattutto rapida.
>
> Una parte della Fondazione sarà dedicata a compiti riguardanti il
> futuro miranti a mantenere viva la memoria dell'Olocausto e delle
> ulteriori ingiustizie perpetrate dal nazionalsocialismo e dovrà
> contribuire, favorendo l'informazione e l'incontro, ad evitare la
> nascita di nuovi sistemi totalitari.
>
> Il 6 luglio 2000, il Bundestag Tedesco ha approvato la legge per
> l'istituzione della Fondazione "Memoria, Responsabilità e Futuro",
> anche il Bundesrat ha espresso, il 14 luglio 2000, il suo assenso. La
> legge sulla Fondazione entrerà probabilmente in vigore nel mese di
> agosto 2000. Successivamente, potranno essere presentate le richieste
> per i benefici previsti dalla legge medesima presso le rispettive
> organizzazioni partner.
>
> IIPrestazioni:
>
> La legge prevede soprattutto il versamento di prestazioni ai
> richiedenti
>
> -che sono stati prigionieri in un campo di concentramento ai sensi del
> § 42, comma 2 della legge federale sugli indennizzi o in un altro
> centro di detenzione fuori dal territorio dell'odierna Repubblica
> d'Austria ovvero in un ghetto a condizioni similari e che sono stati
> costretti al lavoro forzato (§ 11, comma 1, punto 1)
>
> -che sono stati deportati dal loro Paese natale nel territorio del
> Reich entro i confini del 1937 o in una zona occupata dal Reich per
> essere impiegati a scopo lavorativo in un impresa commerciale o nel
> settore pubblico e che sono stati detenuti a condizioni diverse da
> quelle su menzionate o sottoposti a condizioni simili alla detenzione
> ovvero a condizioni di vita comparabili per la loro particolare
> durezza. Questa regolamentazione non vale per le persone che possono
> percepire prestazioni del fondo austriaco per la riconciliazione visto
> che il lavoro forzato è stato prestato principalmente sul territorio
> dell'odierna Repubblica d'Austria (§ 11, comma 1, punto 2).
>
> La legge contiene una clausola di apertura che permette alle
> organizzazioni partner, cui ne è affidata l'esecuzione, di concedere
> aiuti anche ad altre vittime delle ingiustizie nazionalsocialiste,
> soprattutto a lavoratori forzati impiegati nell'agricoltura. Le
> organizzazioni partner decidono, sotto la propria responsabilità, in
> merito all'uso della clausola di apertura.
>
> L'essere stato prigioniero di guerra non implica un diritto alle
> prestazioni.
>
> La legge prevede anche prestazioni a richiedenti che, a seguito della
> persecuzione razzista, hanno subito danni patrimoniali ai sensi delle
> leggi sui risarcimenti causati principalmente e direttamente da
> imprese tedesche e che, non soddisfacendo i presupposti di residenza
> della legge federale sugli indennizzi, non hanno potuto percepire le
> relative prestazioni (§ 11, comma 1, punto 3).
>
> La legge prevede inoltre, in una procedura separata, la compensazione
> di ulteriori danni patrimoniali derivanti dalle ingiustizie commesse
> dal nazionalsocialismo. In caso di danni assicurativi, è necessario
> rivolgersi alla Commissione Internazionale per i Risarcimenti alle
> Vittime dell'Olocausto (ICHEIC), per danni patrimoniali di altro
> genere all'Organizzazione Internazionale per la Migrazione (IOM).
>
> La legge prevede, altresì, prestazioni volte a compensare altri danni
> inferti a persone nel contesto delle ingiustizie nazionalsocialiste,
> soprattutto in casi di esperimenti medici o di morte ovvero in casi di
> gravi danni alla salute cagionati a bambini tenuti in ricoveri per
> figli di lavoratori forzati (§ 9, comma 3).
>
> Si può prendere visione del testo della legge al sito internet:
> www.bundesfinanzministerium.de.
>
> IIIModalità di richiesta:
>
> La legge prevede la valutazione delle richieste ed il pagamento delle
> prestazioni da parte delle organizzazioni partner:
>
> I richiedenti in Polonia, nella Repubblica Ceca, nel Belarus,
> nell'Ucraina e nella Federazione Russa devono rivolgersi alle
> rispettive fondazioni per la riconciliazione ovvero al Fondo
> tedesco-ceco per il futuro.
>
> I richiedenti ebrei in Israele, negli Stati Uniti e in tutti i Paesi
> in cui non esistono fondazioni per la riconciliazione devono
> rivolgersi alla Conference on Jewish Material Claims against Germany.
>
> I richiedenti residenti in Estonia devono rivolgersi alla sede
> distaccata di Tallinn, ancora da istituire, della fondazione per la
> riconciliazione del Belarus.
>
> I richiedenti residenti in Lettonia devono rivolgersi alla sede
> distaccata di Riga, ancora da istituire, della fondazione per la
> riconciliazione russa.
>
> I richiedenti residenti in Lituania devono rivolgersi alla sede
> distaccata di Vilnius, ancora da istituire, della fondazione per la
> riconciliazione russa.
>
> I richiedenti residenti nella Repubblica di Moldova devono rivolgersi
> alla fondazione di Kiev.
>
> Per i richiedenti che in data 16 febbraio 1999 risiedevano in una
> repubblica della ex Unione Sovietica diversa da quelle già menzionate
> è responsabile l'organizzazione partner competente per il territorio
> dove abitavano al momento della deportazione (§ 9, comma 2).
>
> Tutti gli altri richiedenti devono rivolgersi alla IOM. Se la IOM ha
> una succursale nel relativo Paese di residenza, le domande devono
> venir inoltrate presso tale sede.
>
> Il termine per inoltrare le richieste decorre dal momento dell'entrata
> in vigore della legge e ammonta di norma a 8 mesi. Le domande
> indirizzate alla IOM hanno, invece, una scadenza di 12 mesi. Le
> richieste devono venir presentate entro i predetti termini. Viene
> garantito che le domande rivolte entro tali scadenze agli indirizzi
> riportati al capitolo IV ed alle sedi distaccate delle fondazioni per
> la riconciliazione nei Paesi Baltici vengano considerate come
> rispettanti i termini anche se l'organizzazione in questione non
> dovesse essere responsabile per il relativo caso.
>
> Come indirizzo provvisorio, la Fondazione ha istituito un ufficio
> presso l'Ente Federale per la regolamentazione delle questioni
> patrimoniali sospese a Berlino, Mauerstr. 39-40, 10117 Berlino.
>
> Il Ministero Federale delle Finanze e l'Incaricato del Cancelliere
> Federale non accettano richieste.
>
> Le prestazioni ai sensi della legge sulla Fondazione, ad eccezione di
> danni patrimoniali, devono venir richieste dall'avente diritto stesso
> ed espressamente come tali. Qualora il beneficiario sia deceduto dopo
> il 15 febbraio 1999 o nel caso in cui vengano fatti valere danni
> patrimoniali, il coniuge sopravvissuto o i figli ancora in vita hanno
> diritto alle prestazioni in parti uguali. Le prestazioni possono, se
> il beneficiario non ha come superstiti né coniugi né figli, venire
> richieste in parti uguali anche dai nipoti o, qualora non siano
> sopravvissuti dei nipoti, dai fratelli. Se neanche i fratelli
> presentano richiesta, possono farlo gli eredi indicati nel testamento
> (§ 13, comma 1).
>
> La procedura di richiesta è gratuita. Le organizzazioni partner non
> possono esigere alcuna commissione o diritti di sorta. Non sussiste
> l'obbligo di farsi rappresentare da un avvocato. Il Governo Federale
> non ha incaricato o autorizzato alcun intermediario professionista.
> Eventuali spese non vengono rimborsate.
>
> Il richiedente deve dimostrare tramite apposita documentazione di
> avere diritto alle prestazioni. Le organizzazioni partner devono
> consultare la documentazione inoltrata. Pertanto, le richieste di
> documenti vanno indirizzate, in primo luogo, all'organizzazione
> partner responsabile. Ciò vale anche se i documenti disponibili non
> sono sufficienti e se si è in grado di comprovare la persecuzione
> subita solo altrimenti, per esempio nominando dei testimoni.
> L'organizzazione partner competente, rivolgendosi per esempio al
> Servizio Internazionale di Ricerche (ISD) o ad altri archivi tramite
> procedure abbreviate, riceverà informazioni molto più celermente di
> quanto non sia possibile fare con richieste personali in lingua
> straniera.
>
> Questa scheda ha esclusivamente lo scopo di fornire informazioni sui
> criteri di massima per poter beneficiare delle prestazioni e sulle
> modalità di richiesta.
>
> Il Governo Federale, la Fondazione e le sue organizzazioni partner
> provvederanno affinché entro due mesi dall'entrata in vigore della
> legge (a partire dal mese di agosto del 2000) i presupposti per poter
> beneficiare delle prestazioni nonché i periodi utili per presentare le
> richieste vengano resi noti in modo adeguato.
>
> IVIndirizzi:
>
> Stiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft"
>
> c/o Bundesamt zur Regelung offener Vermögensfragen
>
> Mauerstr. 39-40
>
> 10117 Berlino
>
> :+49-30-22310-0
>
> Fax:+49-30-22310-260
>
> e-Mail:post@...
>
> Internet:www.barov.bund.de
>
> International Organization for Migration
>
> P.O. Box 71
>
> CH - 1211 Ginevra 19
>
> :hotline +41-22-717-9230
>
> Fax:+41-22-798-6150
>
> e-mail:compensation@...
>
> Internet:www.compensation-for-forced-labour.org
>
> Per richiedenti residenti in Germania:
>
> IOM Ufficio regionale Germania
>
> Inselstr. 12
>
> 10179 Berlino
>
> :030-278 778-15
>
> Fax:030-278 778-99
>
> e-mail:berlin@...
>
> Conference on Jewish Material Claims Against Germany
>
> Per richiedenti residenti in Europa:
>
> Sophienstr. 44
>
> D - 60487 Francoforte sul Meno
>
> (: +49-69-17 08 86 - 47
>
> Fax: +49-69-17 08 86 - 49
>
> e-mail: slavelabor@...
>
> Per richiedenti residenti in Israele:
>
> 18, Gruzenberg Street
>
> Tel Aviv 65251
>
> Israele
>
> :00972-3-5179247
>
> Fax:00972-3-5100906
>
> e-mail:uriahy@...
>
> Per richiedenti residenti in America e nei restanti continenti:
>
> 15, East 26th Street
>
> New York, NY 10010
>
> USA
>
> :001-212-696 49 44
>
> Fax:001-212-679 21 26
>
> e-mail:info@....
>
> Internationaler Suchdienst
>
> Große Allee 5-9
>
> 34454 Bad Arolsen
>
> :+49-5691-6037
>
> Fax:+49-5691-5525
>
> The International Commission On
>
> Holocaust Era Insurance Claims
>
> 1300 L Street, NY, Suite 1150
>
> Washington, DC 20005
>
> Fax:001-202-289-4101
>
> Documento aggiornato all'agosto 2000 (modifiche possono venir
> apportate in qualsiasi momento).
---
Bollettino di controinformazione del
Coordinamento Nazionale "La Jugoslavia Vivra'"
Sito WEB : http://digilander.iol.it/lajugoslaviavivra
I documenti distribuiti non rispecchiano necessariamente le
opinioni delle realta' che compongono il Coordinamento, ma
vengono fatti circolare per il loro contenuto informativo al
solo scopo di segnalazione e commento ("for fair use only")
Archivio di JUGOINFO:
> http://www.ecircle.it/an_ecircle/articles?ecircleid%c2%91979 oppure
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> Con preghiera di diffusione
>
> Ulteriori informazioni alle URL:
> http://www.berliner-geschichtswerkstatt.de
> http://www.zwangsarbeit-forschung.de
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>
>
> Ministero Federale delle Finanze
>
> L'Incaricato del Cancelliere Federale per la
>
> Divisione V B 2Fondazione Memoria, Responsabilità e
> Futuro
>
> Gruppo di lavoro interministeriale
>
> Agosto 2000
>
> Scheda informativa relativa alle prestazioni di indennizzo per ex
> lavoratori forzati
>
> IFondazione "Memoria, Responsabilità e Futuro":
>
> Durante il regime nazionalsocialista e la Seconda Guerra Mondiale,
> circa 8 milioni di lavoratori forzati vennero impiegati, a condizioni
> prevalentemente inumane, sul territorio del Reich e nelle zone
> occupate dalla Germania. In molti casi, i perseguitati vennero
> derubati dei loro beni. Con la Fondazione "Memoria, Responsabilità e
> Futuro", delle imprese tedesche e la Repubblica Federale di Germania
> intendono sottolineare la loro responsabilità storica e morale per
> questi avvenimenti nonché completare i regimi di risarcimento già
> esistenti. La Fondazione intende fornire un aiuto agli ex lavoratori
> forzati e ad altre vittime del nazionalsocialismo in maniera
> non-burocratica e soprattutto rapida.
>
> Una parte della Fondazione sarà dedicata a compiti riguardanti il
> futuro miranti a mantenere viva la memoria dell'Olocausto e delle
> ulteriori ingiustizie perpetrate dal nazionalsocialismo e dovrà
> contribuire, favorendo l'informazione e l'incontro, ad evitare la
> nascita di nuovi sistemi totalitari.
>
> Il 6 luglio 2000, il Bundestag Tedesco ha approvato la legge per
> l'istituzione della Fondazione "Memoria, Responsabilità e Futuro",
> anche il Bundesrat ha espresso, il 14 luglio 2000, il suo assenso. La
> legge sulla Fondazione entrerà probabilmente in vigore nel mese di
> agosto 2000. Successivamente, potranno essere presentate le richieste
> per i benefici previsti dalla legge medesima presso le rispettive
> organizzazioni partner.
>
> IIPrestazioni:
>
> La legge prevede soprattutto il versamento di prestazioni ai
> richiedenti
>
> -che sono stati prigionieri in un campo di concentramento ai sensi del
> § 42, comma 2 della legge federale sugli indennizzi o in un altro
> centro di detenzione fuori dal territorio dell'odierna Repubblica
> d'Austria ovvero in un ghetto a condizioni similari e che sono stati
> costretti al lavoro forzato (§ 11, comma 1, punto 1)
>
> -che sono stati deportati dal loro Paese natale nel territorio del
> Reich entro i confini del 1937 o in una zona occupata dal Reich per
> essere impiegati a scopo lavorativo in un impresa commerciale o nel
> settore pubblico e che sono stati detenuti a condizioni diverse da
> quelle su menzionate o sottoposti a condizioni simili alla detenzione
> ovvero a condizioni di vita comparabili per la loro particolare
> durezza. Questa regolamentazione non vale per le persone che possono
> percepire prestazioni del fondo austriaco per la riconciliazione visto
> che il lavoro forzato è stato prestato principalmente sul territorio
> dell'odierna Repubblica d'Austria (§ 11, comma 1, punto 2).
>
> La legge contiene una clausola di apertura che permette alle
> organizzazioni partner, cui ne è affidata l'esecuzione, di concedere
> aiuti anche ad altre vittime delle ingiustizie nazionalsocialiste,
> soprattutto a lavoratori forzati impiegati nell'agricoltura. Le
> organizzazioni partner decidono, sotto la propria responsabilità, in
> merito all'uso della clausola di apertura.
>
> L'essere stato prigioniero di guerra non implica un diritto alle
> prestazioni.
>
> La legge prevede anche prestazioni a richiedenti che, a seguito della
> persecuzione razzista, hanno subito danni patrimoniali ai sensi delle
> leggi sui risarcimenti causati principalmente e direttamente da
> imprese tedesche e che, non soddisfacendo i presupposti di residenza
> della legge federale sugli indennizzi, non hanno potuto percepire le
> relative prestazioni (§ 11, comma 1, punto 3).
>
> La legge prevede inoltre, in una procedura separata, la compensazione
> di ulteriori danni patrimoniali derivanti dalle ingiustizie commesse
> dal nazionalsocialismo. In caso di danni assicurativi, è necessario
> rivolgersi alla Commissione Internazionale per i Risarcimenti alle
> Vittime dell'Olocausto (ICHEIC), per danni patrimoniali di altro
> genere all'Organizzazione Internazionale per la Migrazione (IOM).
>
> La legge prevede, altresì, prestazioni volte a compensare altri danni
> inferti a persone nel contesto delle ingiustizie nazionalsocialiste,
> soprattutto in casi di esperimenti medici o di morte ovvero in casi di
> gravi danni alla salute cagionati a bambini tenuti in ricoveri per
> figli di lavoratori forzati (§ 9, comma 3).
>
> Si può prendere visione del testo della legge al sito internet:
> www.bundesfinanzministerium.de.
>
> IIIModalità di richiesta:
>
> La legge prevede la valutazione delle richieste ed il pagamento delle
> prestazioni da parte delle organizzazioni partner:
>
> I richiedenti in Polonia, nella Repubblica Ceca, nel Belarus,
> nell'Ucraina e nella Federazione Russa devono rivolgersi alle
> rispettive fondazioni per la riconciliazione ovvero al Fondo
> tedesco-ceco per il futuro.
>
> I richiedenti ebrei in Israele, negli Stati Uniti e in tutti i Paesi
> in cui non esistono fondazioni per la riconciliazione devono
> rivolgersi alla Conference on Jewish Material Claims against Germany.
>
> I richiedenti residenti in Estonia devono rivolgersi alla sede
> distaccata di Tallinn, ancora da istituire, della fondazione per la
> riconciliazione del Belarus.
>
> I richiedenti residenti in Lettonia devono rivolgersi alla sede
> distaccata di Riga, ancora da istituire, della fondazione per la
> riconciliazione russa.
>
> I richiedenti residenti in Lituania devono rivolgersi alla sede
> distaccata di Vilnius, ancora da istituire, della fondazione per la
> riconciliazione russa.
>
> I richiedenti residenti nella Repubblica di Moldova devono rivolgersi
> alla fondazione di Kiev.
>
> Per i richiedenti che in data 16 febbraio 1999 risiedevano in una
> repubblica della ex Unione Sovietica diversa da quelle già menzionate
> è responsabile l'organizzazione partner competente per il territorio
> dove abitavano al momento della deportazione (§ 9, comma 2).
>
> Tutti gli altri richiedenti devono rivolgersi alla IOM. Se la IOM ha
> una succursale nel relativo Paese di residenza, le domande devono
> venir inoltrate presso tale sede.
>
> Il termine per inoltrare le richieste decorre dal momento dell'entrata
> in vigore della legge e ammonta di norma a 8 mesi. Le domande
> indirizzate alla IOM hanno, invece, una scadenza di 12 mesi. Le
> richieste devono venir presentate entro i predetti termini. Viene
> garantito che le domande rivolte entro tali scadenze agli indirizzi
> riportati al capitolo IV ed alle sedi distaccate delle fondazioni per
> la riconciliazione nei Paesi Baltici vengano considerate come
> rispettanti i termini anche se l'organizzazione in questione non
> dovesse essere responsabile per il relativo caso.
>
> Come indirizzo provvisorio, la Fondazione ha istituito un ufficio
> presso l'Ente Federale per la regolamentazione delle questioni
> patrimoniali sospese a Berlino, Mauerstr. 39-40, 10117 Berlino.
>
> Il Ministero Federale delle Finanze e l'Incaricato del Cancelliere
> Federale non accettano richieste.
>
> Le prestazioni ai sensi della legge sulla Fondazione, ad eccezione di
> danni patrimoniali, devono venir richieste dall'avente diritto stesso
> ed espressamente come tali. Qualora il beneficiario sia deceduto dopo
> il 15 febbraio 1999 o nel caso in cui vengano fatti valere danni
> patrimoniali, il coniuge sopravvissuto o i figli ancora in vita hanno
> diritto alle prestazioni in parti uguali. Le prestazioni possono, se
> il beneficiario non ha come superstiti né coniugi né figli, venire
> richieste in parti uguali anche dai nipoti o, qualora non siano
> sopravvissuti dei nipoti, dai fratelli. Se neanche i fratelli
> presentano richiesta, possono farlo gli eredi indicati nel testamento
> (§ 13, comma 1).
>
> La procedura di richiesta è gratuita. Le organizzazioni partner non
> possono esigere alcuna commissione o diritti di sorta. Non sussiste
> l'obbligo di farsi rappresentare da un avvocato. Il Governo Federale
> non ha incaricato o autorizzato alcun intermediario professionista.
> Eventuali spese non vengono rimborsate.
>
> Il richiedente deve dimostrare tramite apposita documentazione di
> avere diritto alle prestazioni. Le organizzazioni partner devono
> consultare la documentazione inoltrata. Pertanto, le richieste di
> documenti vanno indirizzate, in primo luogo, all'organizzazione
> partner responsabile. Ciò vale anche se i documenti disponibili non
> sono sufficienti e se si è in grado di comprovare la persecuzione
> subita solo altrimenti, per esempio nominando dei testimoni.
> L'organizzazione partner competente, rivolgendosi per esempio al
> Servizio Internazionale di Ricerche (ISD) o ad altri archivi tramite
> procedure abbreviate, riceverà informazioni molto più celermente di
> quanto non sia possibile fare con richieste personali in lingua
> straniera.
>
> Questa scheda ha esclusivamente lo scopo di fornire informazioni sui
> criteri di massima per poter beneficiare delle prestazioni e sulle
> modalità di richiesta.
>
> Il Governo Federale, la Fondazione e le sue organizzazioni partner
> provvederanno affinché entro due mesi dall'entrata in vigore della
> legge (a partire dal mese di agosto del 2000) i presupposti per poter
> beneficiare delle prestazioni nonché i periodi utili per presentare le
> richieste vengano resi noti in modo adeguato.
>
> IVIndirizzi:
>
> Stiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft"
>
> c/o Bundesamt zur Regelung offener Vermögensfragen
>
> Mauerstr. 39-40
>
> 10117 Berlino
>
> :+49-30-22310-0
>
> Fax:+49-30-22310-260
>
> e-Mail:post@...
>
> Internet:www.barov.bund.de
>
> International Organization for Migration
>
> P.O. Box 71
>
> CH - 1211 Ginevra 19
>
> :hotline +41-22-717-9230
>
> Fax:+41-22-798-6150
>
> e-mail:compensation@...
>
> Internet:www.compensation-for-forced-labour.org
>
> Per richiedenti residenti in Germania:
>
> IOM Ufficio regionale Germania
>
> Inselstr. 12
>
> 10179 Berlino
>
> :030-278 778-15
>
> Fax:030-278 778-99
>
> e-mail:berlin@...
>
> Conference on Jewish Material Claims Against Germany
>
> Per richiedenti residenti in Europa:
>
> Sophienstr. 44
>
> D - 60487 Francoforte sul Meno
>
> (: +49-69-17 08 86 - 47
>
> Fax: +49-69-17 08 86 - 49
>
> e-mail: slavelabor@...
>
> Per richiedenti residenti in Israele:
>
> 18, Gruzenberg Street
>
> Tel Aviv 65251
>
> Israele
>
> :00972-3-5179247
>
> Fax:00972-3-5100906
>
> e-mail:uriahy@...
>
> Per richiedenti residenti in America e nei restanti continenti:
>
> 15, East 26th Street
>
> New York, NY 10010
>
> USA
>
> :001-212-696 49 44
>
> Fax:001-212-679 21 26
>
> e-mail:info@....
>
> Internationaler Suchdienst
>
> Große Allee 5-9
>
> 34454 Bad Arolsen
>
> :+49-5691-6037
>
> Fax:+49-5691-5525
>
> The International Commission On
>
> Holocaust Era Insurance Claims
>
> 1300 L Street, NY, Suite 1150
>
> Washington, DC 20005
>
> Fax:001-202-289-4101
>
> Documento aggiornato all'agosto 2000 (modifiche possono venir
> apportate in qualsiasi momento).
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